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Decreto Ristori - ulteriore periodo di cassa integrazione e sospensione versamenti contributivi

2020-11-09 17:39

Gabriele Mazzuoli

Tutele previdenziali e assistenziali, Agevolazioni contributive, Tributi, contributi e versamenti, Cassa integrazione,

Il D.L. 137/2020 (decreto Ristori), emesso per sostenere le aziende messe in crisi dal blocco delle attività produttive, oltre a individuare specifici

Il D.L. 137/2020 (decreto Ristori), emesso per sostenere le aziende messe in crisi dal blocco delle attività produttive, oltre a individuare specifici indennizzi per ristorare le aziende a seguito dei mancati introiti a causa della pandemia, ha esteso le misure di integrazione salariale prevedendo la possibilità per le aziende di richiedere ulteriori 6 settimane di cassa integrazione oltre a quelle già disposte dal D.L. 104/2020, c.d. Decreto Agosto.
Il provvedimento, che ricalca le disposizioni del Decreto Agosto, prevede a carico delle aziende che intendano usufruire di tale periodo di cassa integrazione il pagamento di un contributo volto a sovvenzionare i trattamenti di integrazione salariale, nel caso non abbiano avuto riduzioni di fatturato causa Covid o che lo abbiano ridotto in misura inferiore al 20% mentre per le aziende con riduzioni di fatturato pari o superiore al 20% l'accesso agli ammortizzatori sociali non prevederà costi aggiuntivi.
Alla stregua di quanto previsto dal D.L. 104/2020, per le aziende che non intendano usufruire del menzionato periodo di cassa integrazione, viene riconosciuto un esonero contributivo nella misura di ulteriori 4 settimane da usufruire entro il 31/01/2021
In considerazione di tali misure di tutela per aziende e lavoratori, viene nuovamente esteso il periodo in cui vige il divieto di licenziamento per motivazioni produttive, che però diversamente dalla precedente disposizione non ha più termine mobile (in precedenza previsto fino al completamento dei trattamenti di integrazione salariale) e viene invece fissato alla data del 31/01/2021.
La disposizione così strutturata ha tuttavia carattere iniquo dato che molte aziende in difficoltà, una volta terminato l'ulteriore breve periodo di cassa integrazione a disposizione (o in alternativa una volta usufruito dell'ulteriore incentivo), si troverebbero a dover mantenere in organico i lavoratori in esubero fino alla menzionata data pur non avendo più a disposizione alcuna tutela.
Il D.L.137/2020 prevede inoltre per i settori maggiormente colpiti dalle misure restrittive emesse dal Governo, individuati nell'allegato del medesimo Decreto, la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese di Novembre 2020. I contributi sospesi potranno poi essere versati senza l'applicazione di sanzioni e interessi entro il 16/03/2020 o mediante rateizzazione in 4 rate mensili a partire dalla medesima data. 

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività