Il D.L. 137/2020 (decreto Ristori), emesso per sostenere le aziende messe in crisi dal blocco delle attività produttive, oltre a individuare specifici indennizzi per ristorare le aziende a seguito dei mancati introiti a causa della pandemia, ha esteso le misure di integrazione salariale prevedendo la possibilità per le aziende di richiedere ulteriori 6 settimane di cassa integrazione oltre a quelle già disposte dal D.L. 104/2020, c.d. Decreto Agosto.
Il provvedimento, che ricalca le disposizioni del Decreto Agosto, prevede a carico delle aziende che intendano usufruire di tale periodo di cassa integrazione il pagamento di un contributo volto a sovvenzionare i trattamenti di integrazione salariale, nel caso non abbiano avuto riduzioni di fatturato causa Covid o che lo abbiano ridotto in misura inferiore al 20% mentre per le aziende con riduzioni di fatturato pari o superiore al 20% l'accesso agli ammortizzatori sociali non prevederà costi aggiuntivi.
Alla stregua di quanto previsto dal D.L. 104/2020, per le aziende che non intendano usufruire del menzionato periodo di cassa integrazione, viene riconosciuto un esonero contributivo nella misura di ulteriori 4 settimane da usufruire entro il 31/01/2021
In considerazione di tali misure di tutela per aziende e lavoratori, viene nuovamente esteso il periodo in cui vige il divieto di licenziamento per motivazioni produttive, che però diversamente dalla precedente disposizione non ha più termine mobile (in precedenza previsto fino al completamento dei trattamenti di integrazione salariale) e viene invece fissato alla data del 31/01/2021.
La disposizione così strutturata ha tuttavia carattere iniquo dato che molte aziende in difficoltà, una volta terminato l'ulteriore breve periodo di cassa integrazione a disposizione (o in alternativa una volta usufruito dell'ulteriore incentivo), si troverebbero a dover mantenere in organico i lavoratori in esubero fino alla menzionata data pur non avendo più a disposizione alcuna tutela.
Il D.L.137/2020 prevede inoltre per i settori maggiormente colpiti dalle misure restrittive emesse dal Governo, individuati nell'allegato del medesimo Decreto, la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese di Novembre 2020. I contributi sospesi potranno poi essere versati senza l'applicazione di sanzioni e interessi entro il 16/03/2020 o mediante rateizzazione in 4 rate mensili a partire dalla medesima data.
