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Contratti a termine e di apprendistato prorogati per Covid-19

2020-07-27 17:32

Gabriele Mazzuoli

Tutele previdenziali e assistenziali, Inquadramento contrattuale, Formazione del lavoratore, Covid-19, Cassa integrazione, Contratti a tempo determinato, Contratto di apprendistato,

In materia di salvaguardia dei posti di lavoro, la normativa emergenziale anche per i contratti a termine e di apprendistato ha previsto specifiche de

In materia di salvaguardia dei posti di lavoro, la normativa emergenziale anche per i contratti a termine e di apprendistato ha previsto specifiche deroghe al fine di prolungarne l’efficacia.

La L.27/2020, di conversione del Decreto Cura Italia, in primis deroga al divieto imposto dal D.Lgs 81/2015 consentendo la proroga e il rinnovo dei contratti a tempo determinato durante il periodo di ricorso agli ammortizzatori sociali, di norma preclusi in tale periodo dal menzionato Decreto legislativo. Quest’ultima fattispecie, trattando di rinnovo, tuttavia viene concessa solo a lavoratori già impiegati in precedenza presso l’azienda rimanendo vietate nuove assunzioni a termine, a meno che non siano riferite a mansioni diverse da quelle dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale.

In considerazione del periodo di emergenza la medesima Legge di conversione vuole agevolare ulteriormente il rinnovo dei contratti a termine in costanza di cassa integrazione per Covid, consentendo la stipula di nuovo contratto a termine senza dover attendere i 10/20 giorni di interruzione previsti dal D.lgs 81/2015.

Al fine di consentire il riavvio delle attività viene inoltre prevista la possibilità di proroga del contratto fino alla data del 30/08/2020 senza dover indicare alcuna motivazione, invece prevista nei casi di rinnovo o proroga del contratto oltre i 12 mesi .

Inoltre la L.77/2020, di conversione del Decreto Rilancio, all’art.93 del D.L. 34/2020 introduce il comma 1 bis disponendo per i lavoratori interessati dai provvedimenti di cassa integrazione salariale la proroga automatica di contratti a termine e di apprendistato per una durata pari a quella dei periodi di sospensione relativi al trattamento di integrazione salariale.

In relazione ai contratti di apprendistato, la norma non prevede particolari novità ricalcando le disposizioni della proroga prevista dall’art 2 c.4 della L.148/2015, mentre apre nuovi scenari riguardo i contratti a tempo determinato la cui estensione automatica potrebbe determinare criticità in relazione alle ordinarie disposizioni di legge.

A titolo di esempio, in normali condizioni, il superamento della durata contrattuale di 6 mesi comporterebbe la possibilità per il lavoratore di esercitare il diritto di precedenza su future assunzioni, o il computo del lavoratore nell'organico aziendale determinando l'obbligo di assunzioni dei disabili per aziende con organico al limite dei 15, 35 o 50 dipendenti. Ulteriori criticità si rinvengono nel caso la proroga automatica determini il superamento dei limiti di legge prevista per i contrati a termine, determinando la possibile conversione in contrato a tempo indeterminato.

Data l'eccezionalità della disposizione, si ritiene che la proroga in questione sia neutra e non abbia efficacia in merito alle ordinarie norme dei contratti a termine, anche se si ritengono necessari ulteiori chiarimenti istituzionali.

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività