In materia di salvaguardia dei posti di lavoro, la normativa emergenziale anche per i contratti a termine e di apprendistato ha previsto specifiche deroghe al fine di prolungarne l’efficacia.
La L.27/2020, di conversione del Decreto Cura Italia, in primis deroga al divieto imposto dal D.Lgs 81/2015 consentendo la proroga e il rinnovo dei contratti a tempo determinato durante il periodo di ricorso agli ammortizzatori sociali, di norma preclusi in tale periodo dal menzionato Decreto legislativo. Quest’ultima fattispecie, trattando di rinnovo, tuttavia viene concessa solo a lavoratori già impiegati in precedenza presso l’azienda rimanendo vietate nuove assunzioni a termine, a meno che non siano riferite a mansioni diverse da quelle dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale.
In considerazione del periodo di emergenza la medesima Legge di conversione vuole agevolare ulteriormente il rinnovo dei contratti a termine in costanza di cassa integrazione per Covid, consentendo la stipula di nuovo contratto a termine senza dover attendere i 10/20 giorni di interruzione previsti dal D.lgs 81/2015.
Al fine di consentire il riavvio delle attività viene inoltre prevista la possibilità di proroga del contratto fino alla data del 30/08/2020 senza dover indicare alcuna motivazione, invece prevista nei casi di rinnovo o proroga del contratto oltre i 12 mesi .
Inoltre la L.77/2020, di conversione del Decreto Rilancio, all’art.93 del D.L. 34/2020 introduce il comma 1 bis disponendo per i lavoratori interessati dai provvedimenti di cassa integrazione salariale la proroga automatica di contratti a termine e di apprendistato per una durata pari a quella dei periodi di sospensione relativi al trattamento di integrazione salariale.
In relazione ai contratti di apprendistato, la norma non prevede particolari novità ricalcando le disposizioni della proroga prevista dall’art 2 c.4 della L.148/2015, mentre apre nuovi scenari riguardo i contratti a tempo determinato la cui estensione automatica potrebbe determinare criticità in relazione alle ordinarie disposizioni di legge.
A titolo di esempio, in normali condizioni, il superamento della durata contrattuale di 6 mesi comporterebbe la possibilità per il lavoratore di esercitare il diritto di precedenza su future assunzioni, o il computo del lavoratore nell'organico aziendale determinando l'obbligo di assunzioni dei disabili per aziende con organico al limite dei 15, 35 o 50 dipendenti. Ulteriori criticità si rinvengono nel caso la proroga automatica determini il superamento dei limiti di legge prevista per i contrati a termine, determinando la possibile conversione in contrato a tempo indeterminato.
Data l'eccezionalità della disposizione, si ritiene che la proroga in questione sia neutra e non abbia efficacia in merito alle ordinarie norme dei contratti a termine, anche se si ritengono necessari ulteiori chiarimenti istituzionali.
