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Assegno unico e temporaneo per figli minori

2021-06-28 00:00

Gabriele Mazzuoli

Tutele previdenziali e assistenziali,

La mancata emissione dei decreti attuativi utili all’entrata in vigore dell’assegno unico universale ha determinato lo slittamento della sua entrata i

La mancata emissione dei decreti attuativi utili all’entrata in vigore dell’assegno unico universale ha determinato lo slittamento della sua entrata in vigore, che viene fissata al mese di Gennaio 2022.
Da tale data assegni familiari e detrazioni per familiari a carico saranno unificati in un unico trattamento, con la conseguente scomparsa di queste ultime. L’assegno unico spetterà anche per categorie fino adesso escluse, ad esempio chi nel proprio nucleo familiare poteva vantare in maggioranza redditi da lavoro autonomo che non danno diritto alla percezione, disoccupati ecc.
In considerazione del fatto che il Governo ha rimandato la decorrenza di tale misura di sostegno, il D.L.79/2021 di recente approvazione ha introdotto una ulteriore misura di supporto valida fino a fine anno 2021
Dal 1° luglio pertanto debutta l’assegno temporaneo per i figli e che, fino al 31/12/2021, darà diritto di percepire gli assegni a chi oggi non possiede i requisiti per beneficiarne. L’importo spetta in relazione alla soglia di ISEE per redditi fino ad € 50.000 e verrà accreditato direttamente sull’IBAN del richiedente.
Per i soggetti già in possesso dei requisiti per la richiesta degli assegni familiari ordinari restano invece immutate le modalità di richiesta, i quali dalla medesima data potranno beneficiare di una maggiorazione dell’importo in caso di nuclei familiari con più di un figlio.

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività