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Decreti Covid19 - chiarimenti blocco licenziamenti e proroghe contratti a termine.

2020-06-26 16:17

Gabriele Mazzuoli

Inquadramento contrattuale, Rapporti speciali, Covid-19, Contratti a tempo determinato, Cessazione del rapporto di lavoro, Appalti,

Con l'intento di fornire maggior chiarezza sugli aspetti delle disposizioni emesse a seguito dell'emergenza Covid-19, l'istituto Nazionale del Lavoro

Con l'intento di fornire maggior chiarezza sugli aspetti delle disposizioni emesse a seguito dell'emergenza Covid-19, l'istituto Nazionale del Lavoro (INL) è intervenuto emettendo apposite note esplicative che in materia di lavoro integrano quanto già previsto dai più importanti Decreti c.d. Decreto Cura e Decreto Rilancio.

L'INL con la nota n.160 del 03/06/2020 fa luce su alcuni aspetti del divieto di licenziamento, disposto dal D.L. 18/2020 e attualmente in vigore fino al 17/08/2020, chiarendo che nel caso di licenziamento di lavoratore per cambio di appalto il divieto di licenziamento non viene ad operare nel caso i lavoratori vengano reimpiegati dal nuovo appaltatore. L'appaltatore uscente rimarà responsabile per i lavoratori licenziati e non assorbiti dal nuovo appaltatore, a meno che per i medesimi non vengano avviate procedure di cassa integrazione.

Con successiva nota n.298 del 24/06/2020 l'istituto interviene nuovamente sulla fattispecie inerente il divieto di licenziamento, chiarendo che l'impossibilità del recesso si avrà per tutti i casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della L.604/1966, comprendendo anche il caso di sopravvenuta inidoneità alla mansione in considerazione che il datore di lavoro sarebbe tenuto a valutare la sua ricollocazione assegnandogli altre mansioni che, in ultima ipotesi, potrebbero essere anche peggiorative rispetto alle attuali.

In materia di proroga dei contratti a termine in considerazione che la norma del Decreto Rilancio necessitava di interventi chiarificatori, l'interpretazione dell'Istituto riportata nella nota del 03/06/2020 lascia un pò di amaro in bocca ad aziende ed operatori del settore, che intravedevano nell'art 93 del D.L. Rilancio la possibilità di prorogare i contratti oltre i 12 mesi senza dover fornire alcuna motivazione, nel caso la proroga del contratto fosse disposta entro il 30/08/2020.

L'INL invece ribadisce la possibilità di proroga senza motivazione solo se il contratto preveda un termine non superiore alla data del 30/08/2020.

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività