La Sentenza della Corte di Cassazione n. 5814 del 22/02/2022 identifica come infortunio l’infarto avvenuto durante un viaggio di lavoro, durante una lunga trasferta e in occasione di stress per la perdita di un volo aereo, in quanto direttamente collegato all’occasione lavorativa.
La menzionata sentenza ha ribaltato il rigetto del precedente ricorso, rilevando che anche l’accertamento di una pregressa condizione patologica del lavoratore non esclude
l’“occasionale di lavoro” come condizione per riconoscere l’evento come infortunio.
L'infarto, infatti, si configura infortunio sul lavoro quando è eziologicamente collegato ad un fattore lavorativo (Cass. n. 14085 del 2000 cit.; Cass. n. 17676 del 2007 ecc.).
Tale orientamento è ulteriormente confermato dalla sentenza della Cassazione n.8019/2003, con la quale viene definito che anche il minimo ruolo di concausa imputabile all’evento lavorativo è da considerarsi come utile al riconoscimento della tutela per infortunio e al relativo indennizzo a carico dell'INAIL.
