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Emergenza Coronavirus – smart working e congedi straordinari per quarantena dei figli.

2020-09-22 19:00

Gabriele Mazzuoli

Permessi, congedi, assenze, Covid-19, Lavoro agile,

La ripresa delle attività scolastiche ha generato non poche difficoltà per le Istituzioni, che sono state costrette a prevedere specifiche tutele per

 

La ripresa delle attività scolastiche ha generato non poche difficoltà per le Istituzioni, che sono state costrette a prevedere specifiche tutele per far fronte a possibili episodi di contagio degli studenti al fine di supportare i genitori, mettendo a loro disposizione strumenti utili a conciliare l’assistenza con l’attività lavorativa.

Infatti in considerazione dello scadere dell’efficacia delle precedenti misure di sostegno per lavoratori con figli in età scolare il D.L. 111/2020, emesso pochi giorni prima del riavvio dell’anno scolastico, ha previsto la possibilità per i genitori di figli che si trovino a dover sottostare a misure cautelative di quarantena la possibilità di ricorrere allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.

Il diritto allo smart working spetterà solo per figli conviventi di età fino a 14 anni e per tutto o parte del periodo di quarantena disposto dalla ASL, mentre nel caso che la prestazione lavorativa non possa essere resa in maniera agile il lavoratore potrà usufruire di un periodo di congedo retribuito al 50% dall’INPS e coperto da contribuzione figurativa.

Le misure suindicate possono essere fruite entro il 31/12/2020 , in maniera alternativa tra i genitori e pertanto non spetteranno nel caso l’altro genitore ne usufruisca o comunque non svolga alcuna attività lavorativa.

 

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività