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Apprendistato per lavoratori con oltre 30 anni di età

2020-01-10 21:36

Gabriele Mazzuoli

Inquadramento contrattuale, Assunzioni agevolate, Agevolazioni contributive, Contratto di apprendistato,

Al fine di riqualificare i lavoratori espulsi dal processo produttivo, in deroga all’ordinaria normativa dell’apprendistato (rivolto a soggetti fino a


Al fine di riqualificare i lavoratori espulsi dal processo produttivo, in deroga all’ordinaria normativa dell’apprendistato (rivolto a soggetti fino a 29 anni di età), le aziende possono provvedere ad assumere con contratto di apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di trattamenti di disoccupazione.
Il contratto ha natura formativa: il lavoratore al momento dell’assunzione non dovrà possedere competenze qualificate relative alla qualifica oggetto dell’apprendistato, mentre il datore di lavoro dovrà provvedere ad erogare la formazione relativa, per il cui espletamento potrà ricorrere anche ad Enti di formazione esterna.
In virtù dell’onere formativo sostenuto, al datore di lavoro è riconosciuta per tutta la durata del periodo di formazione (che non può eccedere il limite di 3 anni, aumentato a 5 per l’artigianato) l’applicazione di una contribuzione agevolata nella misura del 11,61% della retribuzione dell’apprendista, percentuale che si riduce fino al valore del 3,11% nel caso di aziende fino a 9 dipendenti.
Oltre al beneficio contributivo, viene altresì riconosciuto al datore di lavoro un beneficio di natura economica, consistente nella possibilità di inquadrare il lavoratore fino a 2 livelli inferiori rispetto a quello che raggiungerà una volta qualificato.

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività