Al fine di riqualificare i lavoratori espulsi dal processo produttivo, in deroga all’ordinaria normativa dell’apprendistato (rivolto a soggetti fino a 29 anni di età), le aziende possono provvedere ad assumere con contratto di apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di trattamenti di disoccupazione.
Il contratto ha natura formativa: il lavoratore al momento dell’assunzione non dovrà possedere competenze qualificate relative alla qualifica oggetto dell’apprendistato, mentre il datore di lavoro dovrà provvedere ad erogare la formazione relativa, per il cui espletamento potrà ricorrere anche ad Enti di formazione esterna.
In virtù dell’onere formativo sostenuto, al datore di lavoro è riconosciuta per tutta la durata del periodo di formazione (che non può eccedere il limite di 3 anni, aumentato a 5 per l’artigianato) l’applicazione di una contribuzione agevolata nella misura del 11,61% della retribuzione dell’apprendista, percentuale che si riduce fino al valore del 3,11% nel caso di aziende fino a 9 dipendenti.
Oltre al beneficio contributivo, viene altresì riconosciuto al datore di lavoro un beneficio di natura economica, consistente nella possibilità di inquadrare il lavoratore fino a 2 livelli inferiori rispetto a quello che raggiungerà una volta qualificato.
