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Offese sui social e legittimità del licenziamento

2022-03-20 23:00

Gabriele Mazzuoli

Norme disciplinari, Cessazione del rapporto di lavoro,

La Cassazione con sentenza n. 27939 del 13/10/2021, conferma il licenziamento intimato al dipendente di una società telefonica che aveva offeso i suoi


La Cassazione con sentenza n. 27939 del 13/10/2021, conferma il licenziamento intimato al dipendente di una società telefonica che aveva offeso i suoi superiori a mezzo post pubblicati su Facebook.

Il Giudice ha ritenuto lecito il licenziamento effettuato per giusta causa ai sensi dell’art.2119 c.c., quest’ultima identificata nel comportamento oltraggioso e diffamatorio del dipendente nei confronti della società potenzialmente in grado di arrecare alla stessa anche un danno di immagine.

Il comportamento del lavoratore di grave insubordinazione ha infatti determinato la lesione del vincolo fiduciario alla base del rapporto di lavoro, tale da non consentire la prosecuzione in maniera neanche provvisoria del rapporto così come previsto dal menzionato articolo del codice civile.

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività