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Esonero contributivo Decreto Agosto e Decreto Ristori

2020-12-21 13:00

Gabriele Mazzuoli

Tutele previdenziali e assistenziali, Agevolazioni contributive, Cassa integrazione,

L’esonero contributivo introdotto dall’art. 3 del D.L. 104/2020 giunge al rush finale, tra varie incertezze organizzative e operative, vista la prossi

L’esonero contributivo introdotto dall’art. 3 del D.L. 104/2020 giunge al rush finale, tra varie incertezze organizzative e operative, vista la prossima scadenza dei termini per l’utilizzo del beneficio.

L’agevolazione contributiva, volta a scoraggiare l’utilizzo degli ulteriori ammortizzatori sociali introdotto dal Decreto Agosto, prevede per i datori di lavoro che non abbiano richiesto ulteriori periodi di cassa integrazione ai sensi del menzionato decreto, un esonero dei contributi a carico azienda nella misura massima del doppio della contribuzione non versata relativamente alle ore di cassa integrazione fruite nei mesi di maggio e giugno 2020. L’importo dell’agevolazione è fruibile entro il 31/12/2020 e relativa ad un periodo massimo di 4 mesi.

Il Decreto Ristori, estendendo di ulteriori 6 settimane i periodi di cassa integrazione già disposti dalla normativa previgente, in maniera analoga al D.L. 104/2020 dispone la possibilità di usufruire del beneficio alternativo ai trattamenti di integrazione salariale per la durata di ulteriori 4 settimane per i datori di lavoro che rinuncino agli ammortizzatori sociali previsti.

Relativamente quest’ultima ipotesi si restringe però l’importo massimo dell’agevolazione, essendo relativa alla contribuzione non versata del solo mese di giugno (e non più al doppio dei 2 mesi) e da usufruire entro il termine del 31/01/2021.

Dato che le misure tra cassa integrazione ed agevolazione sono alternative e in considerazione che le agevolazioni menzionate seguono le disposizioni normative di due distinti Decreti, nei limiti dell’incompatibilità di periodi, i datori di lavoro che non abbiano ancora usufruito interamente dell’agevolazione contributiva prevista dal Decreto Agosto potranno rinunciare all’incentivo non utilizzato per accedere ai trattamenti di cassa integrazione previsti dal Decreto Ristori.

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività