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Novità del Decreto sostegni.

2021-03-29 11:39

Gabriele Mazzuoli

Tutele previdenziali e assistenziali, Inquadramento contrattuale, Covid-19, Cassa integrazione, Contratti a tempo determinato, Cessazione del rapporto di lavoro,

Il Decreto Legge n. 41/2021 del 22 marzo scorso, a fianco degli ulteriori provvedimenti di ristoro per le aziende, dispone la proroga delle tutele già

Il Decreto Legge n. 41/2021 del 22 marzo scorso, a fianco degli ulteriori provvedimenti di ristoro per le aziende, dispone la proroga delle tutele già in essere per i lavoratori colpiti dall’emergenza Coronavirus.

Per questi ultimi, al fine di conservare i posti di lavoro ed evitare licenziamenti per la crisi economica causata dal Covid, vengono prolungati i periodi di cassa integrazione Covid di 13 settimane per i settori legati alla cassa integrazione/assegno ordinario da utilizzare entro il 30/06/2021, mentre per la cassa integrazione in deroga la proroga del trattamento di integrazione salariale viene disposta per 28 settimane da utilizzare fino alla data del 31/12/2021.

In considerazione della distinzione operata tra le due tutele, anche la proroga relativa al blocco dei licenziamenti risulta differenziata. Viene previsto infatti l’impedimento di licenziamenti per motivi economici produttivi fino alla data del 30/06/2021 per il primo settore, relativo alla cassa integrazione ordinaria, mentre per i lavoratori oggetto del trattamento di integrazione in deroga il blocco sarà fino al 31/10/2021.

In materia di contratti a termine viene estesa fino al 31/12/2021 la possibilità per i datori di lavoro di prorogare i contratti a termine oltre il limite dei 12 mesi , fino al limite legale dei 24 mesi totali, senza necessità delle motivazioni previste dall’art.19 c. del D.lgs 81/2015.

Vengono altresì prorogate fino le al 30/06/2021 le tutele per i lavoratori fragili (immunodepressi, soggetti a rischio per terapie oncologiche/salvavita) previste dall’art. 26 del D.L.18/2020.

Nello specifico, nel caso gli stessi non possano svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, il periodo di assenza dal lavoro sarà equiparato alla malattia per ricovero ospedaliero.

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività