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Incentivo per l’assunzione di percettori di reddito di cittadinanza

2020-01-20 22:04

Gabriele Mazzuoli

Inquadramento contrattuale, Assunzioni agevolate, Agevolazioni contributive, Contratti a tempo indeterminato,

L’art. 8 del D.L. 4/2019 ha introdotto una nuova tipologia di agevolazione contributiva riguardante l’assunzione di percettori di Reddito di Cittadina


L’art. 8 del D.L. 4/2019 ha introdotto una nuova tipologia di agevolazione contributiva riguardante l’assunzione di percettori di Reddito di Cittadinanza.
Il datore di lavoro che provveda ad assumere beneficiari di RDC, a tempo pieno ed indeterminato, potrà usufruire dell’esonero dei contributi previdenziali e assistenziali a carico azienda per un importo pari a quello del Reddito di Cittadinanza spettante nel limite massimo di € 780 mensili.
Gli incentivi sono riconosciuti mensilmente per un periodo pari a quello ancora spettante al percettore di RDC alla data dell’assunzione, con un minimo di cinque mesi.
L'agevolazione, affiancandosi a quelle preesistenti, si prefigge di dare ulteriore slancio all'occupazione stabile.

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività