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Contratto di rioccupazione

2021-05-31 00:00

Gabriele Mazzuoli

Inquadramento contrattuale, Agevolazioni contributive, Contratti a tempo indeterminato,

Dal 1° luglio debutta un nuovo incentivo all’occupazione, introdotto dal Decreto sostegni- bis volto ad agevolare le aziende nella fase di ripresa del

Dal 1° luglio debutta un nuovo incentivo all’occupazione, introdotto dal Decreto sostegni- bis volto ad agevolare le aziende nella fase di ripresa delle attività.
La tipologia del contratto è a tempo indeterminato, volto ad incrementare le competenze del lavoratore mediante la stipula di un progetto formativo volto ad adeguare le competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto organizzativo.
Il progetto ha una durata di 6 mesi al termine del quale le parti possono recedere liberamente e nel caso una delle due parti non dia disdetta dal contratto, il rapporto continua come un normale contratto a tempo indeterminato.
Come corrispettivo dell’onere formativo imposto al datore di lavoro, viene concesso al medesimo lo sgravio dei contributi nella misura del 100% dei contributi a carico azienda per la durata di 6 mesi. La spettanza dell’incentivo è tuttavia condizionata dal mantenimento del lavoratore in organico, dato che la risoluzione da parte del datore di lavoro al termine del progetto formativo comporterà la restituzione dell’intero incentivo attribuito.
Al fine di evitare la restituzione dell’agevolazione contributiva in questione il datore di lavoro nei sei mesi successivi all'assunzione del lavoratore impegnato nel progetto formativo, oltre al mantenimento in organico del medesimo, il datore di lavoro non dovrà intimare licenziamenti nei confronti di lavoratori operanti nella stessa unità produttiva con mansioni ed inquadramento equivalenti 

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività