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Contratti a termine non più prorogabili per cassa integrazione

2021-06-21 00:00

Gabriele Mazzuoli

Tutele previdenziali e assistenziali, Inquadramento contrattuale, Covid-19, Cassa integrazione, Contratti a tempo determinato,

Le aziende industriali e comunque quelle beneficiarie della cassa integrazione ordinaria, dal mese di luglio non potranno più beneficiare delle prorog

Le aziende industriali e comunque quelle beneficiarie della cassa integrazione ordinaria, dal mese di luglio non potranno più beneficiare delle proroghe dei contratti a termine in caso di sospensione attività e ricorso ai relativi ammortizzatori sociali.

Fino adesso infatti il ricorso alla cassa Covid aveva determinato lo slittamento della scadenza dei contratti a termine di pari periodo rispetto a quello di utilizzo della cassa integrazione, in deroga alle previsioni dell’art.21 del D.lgs 81/2015 che invece sancisce il divieto di ricorrere a tale tipologia di contratti in costanza di cassa integrazione.

Dal 1° luglio termina la possibilità di richiedere la cassa integrazione causa Covid e quindi cessa la possibilità di proroga dei contratti a termine in eccezione all’ordinaria normativa, togliendo alle aziende una valida misura di flessibilità contrattuale e un concreto aiuto nella fase della ripresa economica.

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività