Al fine di evitare la diffusione del covid-19 e tutelare la salute della collettività, dal 15 ottobre prossimo tutti i lavoratori o impiegati in attività formative o di volontariato del settore pubblico e privato (salvo i soggetti esentati dalla vaccinazione per Covid-19) potranno accedere ai luoghi di lavoro solo se in possesso del green-pass.
I soggetti in questione sprovvisti del certificato verde saranno considerati assenti ingiustificati senza corresponsione della retribuzione o compenso dovuto. Tuttavia gli stessi avranno diritto alla conservazione del posto e ai medesimi non potrà essere irrogato alcun provvedimento disciplinare per l’inosservanza in questione.
Per quelli che saranno trovati all’interno del luogo di lavoro senza green pass saranno scatterà la sanzione di importo da € 600 a € 1500, con possibilità di ulteriore provvedimento sanzionatorio nel caso sia previsto dagli eventuali ordini di appartenenza, mentre il datore di lavoro che risulti che non abbia messo in atto le relative misure di controllo sarà soggetto alla sanzione di importo da € 400 a € 1000.
Nelle aziende private come meno di 15 dipendenti il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore sprovvisto del green pass, la cui relativa assenza ingiustificata si protragga oltre il 5 giorno, per un periodo massimo di 10 giorni sostituendolo con altro lavoratore assunto a termine per il medesimo periodo. Entro la data del 31/12/2021 il medesimo contratto di sostituzione può essere rinnovato una seconda volta per la durata massima di ulteriori 10 giorni.
