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Green pass obbligatorio per l'accesso ai luoghi di lavoro

2021-09-27 00:00

Gabriele Mazzuoli

Covid-19, Sicurezza sul lavoro,

Al fine di evitare la diffusione del covid-19 e tutelare la salute della collettività, dal 15 ottobre prossimo tutti i lavoratori o impiegati in attiv

Al fine di evitare la diffusione del covid-19 e tutelare la salute della collettività, dal 15 ottobre prossimo tutti i lavoratori o impiegati in attività formative o di volontariato del settore pubblico e privato (salvo i soggetti esentati dalla vaccinazione per Covid-19) potranno accedere ai luoghi di lavoro solo se in possesso del green-pass.

I soggetti in questione sprovvisti del certificato verde saranno considerati assenti ingiustificati senza corresponsione della retribuzione o compenso dovuto. Tuttavia gli stessi avranno diritto alla conservazione del posto e ai medesimi non potrà essere irrogato alcun provvedimento disciplinare per l’inosservanza in questione.

Per quelli che saranno trovati all’interno del luogo di lavoro senza green pass saranno scatterà la sanzione di importo da € 600 a € 1500, con possibilità di ulteriore provvedimento sanzionatorio nel caso sia previsto dagli eventuali ordini di appartenenza, mentre il datore di lavoro che risulti che non abbia messo in atto le relative misure di controllo sarà soggetto alla sanzione di importo da € 400 a € 1000.

Nelle aziende private come meno di 15 dipendenti il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore sprovvisto del green pass, la cui relativa assenza ingiustificata si protragga oltre il 5 giorno, per un periodo massimo di 10 giorni sostituendolo con altro lavoratore assunto a termine per il medesimo periodo. Entro la data del 31/12/2021 il medesimo contratto di sostituzione può essere rinnovato una seconda volta per la durata massima di ulteriori 10 giorni.

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività