Labour and Laws 

Consulenza del Lavoro - HR management

immaginesvg

 

Info e contatti

 

Gabriele Mazzuoli

 

phone : 388/9288117

 

email: info@labourandlaws.com

 

Info e contatti

 

Gabriele Mazzuoli

 

phone : 388/9288117

 

email: info@labourandlaws.com

Info e contatti

Info e contatti

privacy-policy

 

 

 

 

 

cookie-policy

My blog

Proroga delle misure di cassa integrazione per Covid-19

2020-06-15 15:00

Gabriele Mazzuoli

Tutele previdenziali e assistenziali, Covid-19, Cassa integrazione,

Tra le disposizioni del Decreto Rilancio, in materia di lavoro, di rilevante interesse risulta la possibilità di proroga degli ammortizzatori sociali

Tra le disposizioni del Decreto Rilancio, in materia di lavoro, di rilevante interesse risulta la possibilità di proroga degli ammortizzatori sociali già previsti dal Decreto cura per l'Italia.

Ulteriormente alle 9 settimane di cassa integrazione previste dal D.L.18/2020, le aziende potranno usufruire di altre 5 settimane nel periodo fino al 31 agosto 2020 alle quali potranno aggiungersi ulteriori 4 settimane da utilizzare nei mesi di settembre e ottobre.

Per le aziende che rientrano nei settori della cassa integrazione ordinaria e dell'assegno ordinario, il Decreto consente la richiesta di proroga di 5 settimane nel caso abbiano usufruito interamente del periodo di cassa integrazione di 9 settimane previste in precedenza. Le aziende destinatarie dei provvedimenti in questione saranno pertanto tenute a verificare se abbiano utilizzato per intero delle 9 settimane di cassa integrazione disposte dal Decreto Cura Italia o invece possano far valere un periodo residuo, che andrà richiesto prima della proroga.

In maniera analoga, la proroga per i trattamenti di cassa integrazione in deroga sarà possibile nel caso sia stato già autorizzato dall'INPS un periodo di 9 settimane.

Riguardo invece le ulteriori 4 settimane, le aziende del turismo e dei settori assimilati quali quello dei bar e della ristorazione potranno goderne da subito, senza attendere il mese di settembre, a condizione che abbiano utilizzato le 14 settimane previste per i periodi precedenti.

Diversamente le aziende operanti in altri settori che abbiano terminato il predetto periodo di cassa integrazione, allo stato attuale, si troverebbero a ricorrere a misure alternative quali attribuzione di ferie/permessi, attività formative finanziate o cassa integrazione ordinaria (ove prevista), per colmare l'assenza di ammortizzatori sociali fino al mese di settembre

Tuttavia è attesa la pubblicazione, da parte del Ministero del Lavoro di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, di un Decreto di correzione della norma del Decreto Rilancio che consentirà così anche alle aziende non turistiche di utilizzare immediatamente delle 4 settimane di proroga, garantendo la continuità delle misure di integrazione salariale.

industrial-16363901920-1592165212.jpg

Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività