In materia di sicurezza sul lavoro, fermo restando le ordinarie tutele dei D.lgs 81/2008 previste per la generalità dei lavoratori, durante il periodo di emergenza da Covid-19 il datore di lavoro è tenuto ad adottare misure di sorveglianza sanitaria eccezionale nei confronti dei lavoratori a maggiormente esposti al rischio di contagio, tra i quali figurano i lavoratori più anziani, che abbiano patologie oncologiche, immunodepressi o sottoposti a terapie salvavita o comunque che si trovino in condizioni di salute che determinino una maggior rischiosità.
Nel caso venga accertata la condizione di lavoratore “fragile” spetterà al medico competente accertare l’idoneità al lavoro individuando le misure di protezione idonee tra cui risultano l'adozione di dpi specifici, ricorso al lavoro agile o modalità alternative di organizzazione della prestazione lavorativa e/o dei tempi di lavoro.
In ogni caso l’impossibilità di adottare specifiche forme di protezione o l’inidoneità alla mansione non giustificheranno il licenziamento, da considerarsi come extrema ratio solo nei casi non sia possibile adibire il lavoratore a nessun’altra mansione anche se di livello inferiore.
Da tener presente che nei confronti dei lavoratori affetti da invalidità grave ai sensi dell’art 3 della L.104/92, degli immunodepressi, dei lavoratori con patologie oncologiche o soggette a terapie salvavita Il D.L.34/2020, c.d. Decreto Rilancio, ha prorogato fino al 31/07/2020 la particolare tutela introdotta dal D.L.18/2020 che equipara i periodi di assenza dal lavoro dei lavoratori menzionati al ricovero ospedaliero.
