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Covid-19. Sicurezza sul lavoro e tutela dei lavoratori “fragili”.

2020-06-19 15:00

Gabriele Mazzuoli

Tutele previdenziali e assistenziali, Variazioni contrattuali, Covid-19, Lavoratori disabili, Lavoro agile, Malattia, Cessazione del rapporto di lavoro, Sicurezza sul lavoro,

In materia di sicurezza sul lavoro, fermo restando le ordinarie tutele dei D.lgs 81/2008 previste per la generalità dei lavoratori, durante il periodo

In materia di sicurezza sul lavoro, fermo restando le ordinarie tutele dei D.lgs 81/2008 previste per la generalità dei lavoratori, durante il periodo di emergenza da Covid-19 il datore di lavoro è tenuto ad adottare misure di sorveglianza sanitaria eccezionale nei confronti dei lavoratori a maggiormente esposti al rischio di contagio, tra i quali figurano i lavoratori più anziani, che abbiano patologie oncologiche, immunodepressi o sottoposti a terapie salvavita o comunque che si trovino in condizioni di salute che determinino una maggior rischiosità.
Nel caso venga accertata la condizione di lavoratore “fragile” spetterà al medico competente accertare l’idoneità al lavoro individuando le misure di protezione idonee tra cui risultano l'adozione di dpi specifici, ricorso al lavoro agile o modalità alternative di organizzazione della prestazione lavorativa e/o dei tempi di lavoro.
In ogni caso l’impossibilità di adottare specifiche forme di protezione o l’inidoneità alla mansione non giustificheranno il licenziamento, da considerarsi come extrema ratio solo nei casi non sia possibile adibire il lavoratore a nessun’altra mansione anche se di livello inferiore.
Da tener presente che nei confronti dei lavoratori affetti da invalidità grave ai sensi dell’art 3 della L.104/92, degli immunodepressi, dei lavoratori con patologie oncologiche o soggette a terapie salvavita Il D.L.34/2020, c.d. Decreto Rilancio, ha prorogato fino al 31/07/2020 la particolare tutela introdotta dal D.L.18/2020 che equipara i periodi di assenza dal lavoro dei lavoratori menzionati al ricovero ospedaliero.

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività