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Lavoro intermittente: limiti e possibilità

2020-05-19 23:04

Gabriele Mazzuoli

Orario di lavoro, Inquadramento contrattuale, Rapporti speciali, Lavoro intermittente,

Il contratto di lavoro intermittente è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro che ne può utilizzare

Il contratto di lavoro intermittente è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione in maniera discontinua.
Tale tipologia contrattuale tuttavia non è liberamente applicabile in quanto soggiace ad alcune limitazioni.
E’ infatti ammessa la stipula :
- con lavoratori di età inferiore a 24 anni o superiore a 55 anni;
- nelle ipotesi previste dal Regio Decreto n.2657/1923, che individua settori caratterizzati da attività discontinue;
- secondo le disposizioni del Contratto Collettivo.
In quest’ultima ipotesi, il C.C.N.L. potrà individuare solo le esigenze che legittimino l’instaurazione del contratto intermittente non disponendo ulteriori preclusioni. Sono infatti illegittime le clausole del C.C.N.L. che dispongano il divieto al ricorso al lavoro intermittente (in quanto in tal caso contrarie a norme imperative di legge) così come sancito dalla sentenza della Corte di Cassazione n.29423 del 13/11/2019.

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività