Il contratto di lavoro intermittente è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione in maniera discontinua.
Tale tipologia contrattuale tuttavia non è liberamente applicabile in quanto soggiace ad alcune limitazioni.
E’ infatti ammessa la stipula :
- con lavoratori di età inferiore a 24 anni o superiore a 55 anni;
- nelle ipotesi previste dal Regio Decreto n.2657/1923, che individua settori caratterizzati da attività discontinue;
- secondo le disposizioni del Contratto Collettivo.
In quest’ultima ipotesi, il C.C.N.L. potrà individuare solo le esigenze che legittimino l’instaurazione del contratto intermittente non disponendo ulteriori preclusioni. Sono infatti illegittime le clausole del C.C.N.L. che dispongano il divieto al ricorso al lavoro intermittente (in quanto in tal caso contrarie a norme imperative di legge) così come sancito dalla sentenza della Corte di Cassazione n.29423 del 13/11/2019.
