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Emergenza Covid e tutele differenziate dal 1° luglio.

2021-05-31 00:00

Gabriele Mazzuoli

Tutele previdenziali e assistenziali, Cassa integrazione, Cessazione del rapporto di lavoro,

Dal 1° Luglio terminano le tutele Covid per i lavoratori del settore industriale e delle costruzioni. Le aziende rientranti nel settore della cassa in

Dal 1° Luglio terminano le tutele Covid per i lavoratori del settore industriale e delle costruzioni. Le aziende rientranti nel settore della cassa integrazione ordinaria non potranno più richiedere trattamenti di integrazione salariale causa Covid, ma alle stesse saranno invece riservati trattamenti di cassa integrazione straordinaria agevolata per la durata massima di 26 settimane.

Dalla medesima data inoltre, solo per il settore in questione, viene meno il divieto di licenziamento che invece perdurerà solo nel caso le imprese intendano avvalersi dei trattamenti di cassa integrazione "straordinaria" per l'intero periodo di utilizzo.

Vengono quindi a configurarsi due canali differenziati di tutela, che per i settori delle piccole medie/aziende rientranti nel regime di cassa integrazione in deroga e assegno ordinario prevede la prosecuzione delle integrazioni salariali per Covid e impossibilità di intimare licenziamenti per motivi produttivi fino a fine anno, mentre per le altre aziende il blocco dei licenziamenti terminerà il 30/06/2021 con il cessare della cassa integrazione Covid.

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività