L’escalation di aumenti sul prezzo del carburante ha portato il legislatore ad introdurre una misura a favore dei lavoratori dipendenti valevole per il 2022.
Il D.L. 21/2022 all’art.2 prevede che, per l’anno 2022, l’importo di buoni benzina o analoghi ceduti a titolo gratuito ai dipendenti non sono imponibili ai fini fiscali fino all’importo di € 200 per ciascun dipendente.
La misura va aggiungersi a quella già prevista dall’art.51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, che individua l’esenzione per i fringe benefits erogati ai dipendenti nella misura annua di € 258,33 (oltre la quale diventano interamente imponibili).
I dipendenti potranno quindi vantare un duplice canale di esenzione dal reddito:
- Uno di importo fino a € 200 per i soli buoni benzina, o assimilati, di importo fino a €200 ex art. 2 D.L. 21/2022;
- Uno di importo fino a € 258,33 , ai sensi dellart.51 c.2 del TUIR , nei quali potranno rientrare ogni bene in natura erogato dal datore di lavoro (quindi anche i buoni benzina);
Entrambe le tipologie potranno quindi essere utilizzate per l’acquisto di carburante, ma mentre il superamento del limite della prima casistica determinerà l’assoggettamento al prelievo fiscale per la sola quota eccedente, lo sforamento del range della 2° tipologia di beni determinerà l’assoggettamento al reddito per l’intero valore erogato e non solo per la somma eccedente il predetto limite.
Al fine di rendere evidente l’imputazione/esenzione fiscale, nei cedolini paga le 2 tipologie andranno esposte separatamente evitando il cumulo degli importi.
