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Buoni benzina non imponibili per l’anno 2022

2022-04-04 00:00

Gabriele Mazzuoli

Incentivi economici, Aspetti/adempimenti fiscali, Organizzazione aziendale, Incentivi, produttività, Detassazione,

L’escalation di aumenti sul prezzo del carburante ha portato il legislatore ad introdurre una misura a favore dei lavoratori dipendenti valevole per i



L’escalation di aumenti sul prezzo del carburante ha portato il legislatore ad introdurre una misura a favore dei lavoratori dipendenti valevole per il 2022.

Il D.L. 21/2022 all’art.2 prevede che, per l’anno 2022, l’importo di buoni benzina o analoghi ceduti a titolo gratuito ai dipendenti non sono imponibili ai fini fiscali fino all’importo di € 200 per ciascun dipendente.

La misura va aggiungersi a quella già prevista dall’art.51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, che individua l’esenzione per i fringe benefits erogati ai dipendenti nella misura annua di € 258,33 (oltre la quale diventano interamente imponibili).

I dipendenti potranno quindi vantare un duplice canale di esenzione dal reddito:

- Uno di importo fino a € 200 per i soli buoni benzina, o assimilati, di importo fino a €200 ex art. 2 D.L. 21/2022;
- Uno di importo fino a € 258,33 , ai sensi dellart.51 c.2 del TUIR , nei quali potranno rientrare ogni bene in natura erogato dal datore di lavoro (quindi anche i buoni benzina);
Entrambe le tipologie potranno quindi essere utilizzate per l’acquisto di carburante, ma mentre il superamento del limite della prima casistica determinerà l’assoggettamento al prelievo fiscale per la sola quota eccedente, lo sforamento del range della 2° tipologia di beni determinerà l’assoggettamento al reddito per l’intero valore erogato e non solo per la somma eccedente il predetto limite.

Al fine di rendere evidente l’imputazione/esenzione fiscale, nei cedolini paga le 2 tipologie andranno esposte separatamente evitando il cumulo degli importi.

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività