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Emergenza coronavirus e misure di sostegno per le aziende.

2020-03-06 07:40

Gabriele Mazzuoli

Tutele previdenziali e assistenziali, Covid-19, Incentivi economici, Tributi, contributi e versamenti, Aspetti/adempimenti fiscali, Cassa integrazione,

L'avanzare dell'epidemia di coronavirus ha riscritto i comportamenti personali e sociali delle persone che, per fronteggiare l'emergenza ed evitare il

L'avanzare dell'epidemia di coronavirus ha riscritto i comportamenti personali e sociali delle persone che, per fronteggiare l'emergenza ed evitare il contagio, sono state costrette a contenere le situazioni a rischio soprattutto quelle non necessitate.
Le preoccupazioni relative all’espandersi dei contagi hanno costretto le Istituzioni ad emettere apposti provvedimenti volti a limitare i contatti interpersonali, veicolo di trasmissione del virus.
Il più recente, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020, interviene sospendendo eventi ed attività che prevedono stretto contatto tra le persone.
Per venire incontro alle attività colpite dall'emergenza sono stati emanati provvedimenti d'urgenza, tra figura il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 che ha introdotto alcune misure a favore delle zona più colpite del nord Italia e altre per le imprese su tutto il territorio nazionale.
Relativamente ai comuni di cui all'allegato 1 del DPCM 01/03/2020 (Codogno, Bertonico, Casalpusterlengo e altri comuni del Lodigiano) individuati come zona rossa, il decreto interviene prevedendo la possibilità del ricorso alla cassa integrazione per le aziende che abbiano l’ubicazione in tale zona o , nel caso abbiano sede al di fuori della zona del focolaio, a favore di lavoratori che vi siano residenti.
Il trattamento di cassa integrazione prevede una durata massima di 3 mesi con indennizzo a carico, a seconda della tipologia aziendale, del fondo per "cassa integrazione ordinaria"(CIGO), per "cassa integrazione in deroga" o di quello relativo al "Fondo di integrazione salariale" (FIS) ciascuno di questi istituito presso l'INPS.
Ulteriore misura è rivolta alle aziende della zona rossa con cassa integrazione straordinaria (CIGS) in atto che, per non consumare il periodo utile di sovvenzione per tale tipologia di aiuto, potranno provvedere a convertirla in cassa integrazione ordinaria estendendo così il periodo complessivo di tutela.
Le imprese ubicate invece nella zona gialla di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, nel caso non possano accedere a forme ordinarie di ammortizzatori sociali potranno ricorrere alla cassa integrazione in deroga per la durata di un mese.
Restano escluse da provvedimenti straordinari, le aziende che pur essendo ubicate in altre zone d'Italia stanno risentendo notevolmente della crisi legata al coronavirus, le quali potranno ricorrere ove ne abbiano i requisiti solo a forme ordinarie di sostegno alle imprese (CIGO,CIGS ,FIS).
Tra queste figurano le aziende con meno di 5 dipendenti legate al settore del turismo e commercio che, pur trovandosi ad affrontare disdette, mancate prenotazioni e acquisti non effettuati a causa della situazione di crisi, non potranno beneficiare di aiuti da parte delle Istituzioni non rientrando in nessuna delle tutele previste per legge.
Inoltre, a favore di lavoratori autonomi o collaboratori coordinati e continuativi residenti nella zona rossa o che svolgano l'attività in tale zona, viene istituito un sussidio di € 500 mensili per una durata massima di 3 mesi.
Il decreto dispone altresì per le aziende della zona rossa e per le per le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator ubicati su tutto il territorio nazionale, la sospensione dei versamenti per tributi e contributi in scadenza fino alla data del 30 aprile 2020.
Relativamente i termini per l’invio delle dichiarazioni annuali, per la generalità di aziende e contribuenti vengono posticipati i termini per l'invio delle Certificazioni Uniche e dei modelli 730, rispettivamente alla data del 31/03/2020 e al 30/09/2020.
In considerazione delle ulteriori disposizioni restrittive introdotte con il DPCM 4/3/2020, le Istituzioni stanno valutando ulteriori provvedimenti di urgenza da adottare a sostegno dei soggetti colpiti dall'emergenza COVID-19.

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività