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Welfare aziendale

2020-01-10 09:00

Gabriele Mazzuoli

Aspetti/adempimenti fiscali, Organizzazione aziendale, Welfare aziendale, Incentivi, produttività, Detassazione,

Nell'ambito degli incentivi alla produttività e redditività dei lavoratori, questi ultimi possono optare per la conversione del premio di risultato in

Nell'ambito degli incentivi alla produttività e redditività dei lavoratori, questi ultimi possono optare per la conversione del premio di risultato in beni e servizi di natura assistenziale, concessi dal datore di lavoro per l'importo massimo di €3.000.

Tale possibilità è certamente conveniente per entrambe le parti, in quanto il lavoratore potrà usufruire della misura di welfare senza subire alcuna tassazione e per l'azienda il costo consisterà solo nel corrispettivo relativo al bene/servizio erogato, non dovendo sopportare ulteriori oneri. Inoltre, i costi sostenuti per i piani di welfare potranno essere portati in deduzione dal reddito di impresa.

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività