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Professionisti iscritti ad albi

2020-01-24 17:15

Gabriele Mazzuoli

Rapporti speciali, Inquadramento previdenziale, Farmacisti, Lavoratori parasubordinati,

Il datore di lavoro che voglia avvalersi di professionisti iscritti ad albi per lo svolgimento della propria attività professionale, può ricorrere all

Il datore di lavoro che voglia avvalersi di professionisti iscritti ad albi per lo svolgimento della propria attività professionale, può ricorrere all’attivazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ancora ammessi per tale fattispecie.

Trattasi di rapporti di natura parasubordinata (a metà tra lavoro subordinato e autonomo), con il quale il professionista iscritto all’albo sarà tenuto a svolgere l’attività in maniera autonoma se pur nel rispetto di alcune direttive minime del datore di lavoro.

Ricorrendo a tale tipologia contrattuale il datore di lavoro potrà risparmiare sul costo dei contributi, non dovuti da parte dell'azienda essendo il professionista già obbligato al versamento della contribuzione alla propria cassa di previdenza.

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività