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Buste paga più ricche dal mese di Luglio

2020-01-27 17:12

Gabriele Mazzuoli

Incentivi economici,

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 23 gennaio scorso, ha approvato il decreto di riforma del cuneo fiscale che determinerà aumenti in busta p

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 23 gennaio scorso, ha approvato il decreto di riforma del cuneo fiscale che determinerà aumenti in busta paga per 16 milioni di lavoratori dipendenti.

La misura che verrà applicata in via sperimentale per 6 mesi, sarà in vigore dal prossimo mese di Luglio e interesserà i lavoratori con reddito fino a € 40.000.

Il decreto interviene ampliando la platea dei beneficiari del bonus Renzi (DL 66/2014), che inoltre aumenterà nell’importo, e introducendo un nuovo meccanismo di detrazioni fiscali.

I lavoratori con reddito fino a € 28.000 con i cedolini paga di Luglio vedranno aumentare il loro netto a seguito dell’innalzamento dell’importo del bonus Renzi a € 100 mensili. Il beneficio maggiore sarà per i lavoratori con reddito tra € 26.600 e € 28.000, fino adesso esclusi dal bonus Renzi, che pertanto vedranno aumentare il loro netto di € 100 mentre per quelli con redditi fino a € 26.600 l’aumento sarà di € 20 mensili.

Per i percettori di redditi superiori a € 28.000, viene invece introdotta una nuova detrazione fiscale che determinerà un beneficio di € 100 mensili in misura decrescente a seconda del reddito fino a raggiungere l’importo di € 80 per redditi di € 35.000, arrivando ad azzerarsi per redditi di € 40.000 annui.

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività