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Compensazioni crediti in F24

2020-01-03 09:11

Gabriele Mazzuoli

Tributi, contributi e versamenti, Aspetti/adempimenti fiscali,

Il Decreto fiscale per l’anno 2020 , D.L. 124/2019 convertito dalla Legge n. 157 del 19/12/2019, ha introdotto alcune misure di contasto all'evasione

Il Decreto fiscale per l’anno 2020 , D.L. 124/2019 convertito dalla Legge n. 157 del 19/12/2019, ha introdotto alcune misure di contasto all'evasione fiscale modificando le modalità e procedure relative alla presentazione dei modelli F24 nel caso di utilizzo di crediti.

Nello specifico nel caso di crediti Irpef, Ires e Irap di importo superiore ad € 5.000, maturati nel periodo di imposta in corso al 31/12/2019, il loro utilizzo nei modelli F24 sarà possibile solo dopo la presentazione della dichiarazione dalla quale emerga il credito.

Inoltre i modelli F24 contenente crediti di qualsiasi tipologia, dovranno essere trasmessi esclusivamente tramite i canali messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel) essendo in tal caso preclusa la presentazione tramite i servizi di home banking.

La disposizione riguarda la generalità dei contribuenti ed interessa anche i crediti scaturiti da erogazioni effettuate dal sostituto d’imposta, quali ad esempio quelle relative a rimborsi scaturiti dalle risultanze dei modelli 730 o quelle riferite al credito DL 66/2014 , c.d. Bonus Renzi.

 

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività