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Sgravi contributivi per la sostituzione di dipendenti in maternità

2017-02-20 20:17

Gabriele Mazzuoli

Inquadramento contrattuale, Agevolazioni contributive, Contratti a tempo determinato,

A sostegno delle aziende che abbiano dipendenti assenti per maternità, la L.53/2000 e il successivo D.lgs 151/2001 hanno introdotto la possibilità di


A sostegno delle aziende che abbiano dipendenti assenti per maternità, la L.53/2000 e il successivo D.lgs 151/2001 hanno introdotto la possibilità di usufruire di incentivi per l'assunzione di personale in sostituzione di dipendenti in congedo di maternità.
Le aziende con meno di 20 dipendenti, che provvedano ad assumere a tempo determinato un dipendente in sostituzione di altra assente per maternità, potranno beneficiare dello sconto del 50% sui contributi a carico azienda per tutto il periodo della sostituzione fino al compimento di un anno di età del bambino.

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività