Il datore di lavoro che per ragioni organizzative intenda conferire ai lavoratori mansioni diverse da quelle assegnate inizialmente, dovrà utilizzare la massima attenzione al fine di evitare contenziosi.
Il potere datoriale dello "ius variandi" è limitato all'attribuzione di mansioni diverse da quelle pattuite, purché equivalenti dal punto di vista professionale. Salvo particolari deroghe, non è concesso infatti assegnare al lavoratore mansioni di livello inferiore rispetto a quelle concordate contrattualmente.
Il datore dovrà porre particolare attenzione anche nel caso assegni il lavoratore a mansioni superiori poiché, qualora l'incarico di maggior valenza professionale si prolunghi oltre i tre mesi, potrebbe comportare il riconoscimento definitivo al maggior inquadramento attribuito invece temporaneamente.
