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Assegnazione di nuove mansioni

2021-07-05 00:00

Gabriele Mazzuoli

Inquadramento contrattuale,

Il datore di lavoro che per ragioni organizzative intenda conferire ai lavoratori mansioni diverse da quelle assegnate inizialmente, dovrà utilizzare

Il datore di lavoro che per ragioni organizzative intenda conferire ai lavoratori mansioni diverse da quelle assegnate inizialmente, dovrà utilizzare la massima attenzione al fine di evitare contenziosi.
Il potere datoriale dello "ius variandi" è limitato all'attribuzione di mansioni diverse da quelle pattuite, purché equivalenti dal punto di vista professionale. Salvo particolari deroghe, non è concesso infatti assegnare al lavoratore mansioni di livello inferiore rispetto a quelle concordate contrattualmente.
Il datore dovrà porre particolare attenzione anche nel caso assegni il lavoratore a mansioni superiori poiché, qualora l'incarico di maggior valenza professionale si prolunghi oltre i tre mesi, potrebbe comportare il riconoscimento definitivo al maggior inquadramento attribuito invece temporaneamente. 

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività