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Videosorveglianza

2020-02-16 16:49

Gabriele Mazzuoli

Tutela della privacy, Organizzazione aziendale,

I controlli del datore di lavoro effettuati per mezzo di sistemi di videosorveglianza, risultano leciti solo se installati per natura di sicurezza , m

I controlli del datore di lavoro effettuati per mezzo di sistemi di videosorveglianza, risultano leciti solo se installati per natura di sicurezza , motivate esigente organizzative e a tutela del patrimonio aziendale

L’art 4.della L.300/700 (Statuto dei lavoratori) consente al datore di lavoro di effettuare tali controlli solo a seguito di preventivo accordo con le rappresentanze sindacali dei lavoratori o previa autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

L’attività di videosorveglianza deve essere volta alla tutela del menzionato interesse aziendale e non messa in atto per controllare direttamente l’attività dei lavoratori.

Se pur nel nostro ordinamento risultano assolutamente vietati i controlli “occulti” celando i sistemi di videosorveglianza , la recente sentenza del 17/10/2019 emessa dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo ha ammesso il ricorso al controllo occulto solo se posto in essere in caso di fondati sospetti di gravi illeciti e con modalità tali da limitare al minimo l’incidenza sul controllo del lavoratore.

La disposizione, rivestendo ampia portata, dovrebbe aprire nuovi orizzonti nel caso di ricorso a sistemi di videosorveglianza e controllo.

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività