I controlli del datore di lavoro effettuati per mezzo di sistemi di videosorveglianza, risultano leciti solo se installati per natura di sicurezza , motivate esigente organizzative e a tutela del patrimonio aziendale
L’art 4.della L.300/700 (Statuto dei lavoratori) consente al datore di lavoro di effettuare tali controlli solo a seguito di preventivo accordo con le rappresentanze sindacali dei lavoratori o previa autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
L’attività di videosorveglianza deve essere volta alla tutela del menzionato interesse aziendale e non messa in atto per controllare direttamente l’attività dei lavoratori.
Se pur nel nostro ordinamento risultano assolutamente vietati i controlli “occulti” celando i sistemi di videosorveglianza , la recente sentenza del 17/10/2019 emessa dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo ha ammesso il ricorso al controllo occulto solo se posto in essere in caso di fondati sospetti di gravi illeciti e con modalità tali da limitare al minimo l’incidenza sul controllo del lavoratore.
La disposizione, rivestendo ampia portata, dovrebbe aprire nuovi orizzonti nel caso di ricorso a sistemi di videosorveglianza e controllo.
