In caso di licenziamento per motivi organizzativi/produttivi il datore di lavoro sarà tenuto a comunicare al lavoratore per iscritto le motivazioni del licenziamento nei suoi tratti sommari, senza essere obbligato a specificare dettagliatamente i motivi di fatto della cessazione.
E’ questa la decisione scaturita dalla sentenza della cassazione Civile sezione lavoro n. 16975/2020, con la quale viene affermato che nella lettera di cessazione il datore di lavoro non è tenuto all’esposizione chiara e dettagliata dei motivi che hanno determinato la risoluzione del rapporto, dovendo indicare solo i tratti essenziali del licenziamento al fine di scongiurare che in sede di giudizio venga invece invocata una causa diversa. Le circostanze dovranno comunque essere sussistenti e dimostrate in maniera specifica in sede giudiziale nel caso di impugnazione del licenziamento.
Analogamente il datore di lavoro non sarà tenuto ad esporre nella lettera di licenziamento l’esito del repechage, essendo tenuto a provare l’impossibilità di ricollocare il lavoratore in mansioni diverse solo nell’eventuale fase di giudizio.
L’obbligo di forma che grava sul datore di lavoro in caso di risoluzione del rapporto di lavoro è infatti relativo solo alle motivazioni del licenziamento, al fine di consentire al lavoratore di comprenderne le sostanziali ragioni, mentre null’altro risulta dovuto ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di repechage.
