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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – motivazioni e obbligo di repechage

2020-10-12 14:30

Gabriele Mazzuoli

Organizzazione aziendale, Cessazione del rapporto di lavoro, Contenzioso,

In caso di licenziamento per motivi organizzativi/produttivi il datore di lavoro sarà tenuto a comunicare al lavoratore per iscritto le motivazioni de


In caso di licenziamento per motivi organizzativi/produttivi il datore di lavoro sarà tenuto a comunicare al lavoratore per iscritto le motivazioni del licenziamento nei suoi tratti sommari, senza essere obbligato a specificare dettagliatamente i motivi di fatto della cessazione.
E’ questa la decisione scaturita dalla sentenza della cassazione Civile sezione lavoro n. 16975/2020, con la quale viene affermato che nella lettera di cessazione il datore di lavoro non è tenuto all’esposizione chiara e dettagliata dei motivi che hanno determinato la risoluzione del rapporto, dovendo indicare solo i tratti essenziali del licenziamento al fine di scongiurare che in sede di giudizio venga invece invocata una causa diversa. Le circostanze dovranno comunque essere sussistenti e dimostrate in maniera specifica in sede giudiziale nel caso di impugnazione del licenziamento.
Analogamente il datore di lavoro non sarà tenuto ad esporre nella lettera di licenziamento l’esito del repechage, essendo tenuto a provare l’impossibilità di ricollocare il lavoratore in mansioni diverse solo nell’eventuale fase di giudizio.
L’obbligo di forma che grava sul datore di lavoro in caso di risoluzione del rapporto di lavoro è infatti relativo solo alle motivazioni del licenziamento, al fine di consentire al lavoratore di comprenderne le sostanziali ragioni, mentre null’altro risulta dovuto ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di repechage. 

 

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività