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Fondo nuove competenze - D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio)

2020-11-02 18:49

Gabriele Mazzuoli

Tutele previdenziali e assistenziali, Formazione del lavoratore, Incentivi economici, Organizzazione aziendale, Incentivi, produttività,

Con il Decreto Interministeriale del 9 Ottobre 2020 viene reso pienamente operativo il fondo nuove competenze, introdotto dall’art.88 c.1 del D.L. 34/

Con il Decreto Interministeriale del 9 Ottobre 2020 viene reso pienamente operativo il fondo nuove competenze, introdotto dall’art.88 c.1 del D.L. 34/2020 e istituito presso l’ANPAL (Agenzia Nazionale delle Poliche Attive del Lavoro).
Il Fondo, stanziato per 430 Milioni di euro per l’anno 2020 e 300 Milioni per il 2021, offre sostegno alle imprese impegnate in processi di riorganizzazione e innovazione erogando sussidi per progetti di riqualificazione dei lavoratori, i quali per parte del loro orario di lavoro verranno impiegati in progetti formativi volti all’acquisizione di nuove competenze professionali al fine di essere validamente impiegati nel nuovo contesto economico/produttivo.
Per accedere alle modalità di finanziamento, imprese e sindacati dovranno provvedere alla stipula di uno specifico accordo nel quale vengano riportate le necessità aziendali riguardanti le nuove competenze in relazione al processo di riammodernamento/innovazione, i destinatari dei progetti formativi e la relativa rimodulazione dell’orario dei lavoratori nonché le modalità della formazione stessa. L’istanza di richiesta contributo dovrà essere trasmessa all’ANPAL secondo modalità e termini che verranno definiti dallo stesso Istituto.
Il contributo dovuto dall'ANPAL sarà pari al costo sostenuto per le ore di formazione dei lavoratori, nella misura massima di 250 ore per ogni dipendente

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività