Lo stato di emergenza imposto dal coronavirus ha richiesto l’intervento delle istituzioni in molteplici ambiti al fine di supportare cittadini, aziende e dipendenti durante la crisi sanitaria ed economica create dalla pandemia.
Il D.L. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, introduce alcune di queste misure di sostegno individuando le linee di maggior interesse economico/sociale.
Numerosi gli interventi volti a dare maggior credito alle imprese in difficoltà, tra i quali figurano contributi a fondo perduto, crediti di imposta, fondi di sostegno alle imprese, riduzione di oneri fiscali, ecc.
Nell’ambito invece degli aiuti al personale e alle imprese, tra le novità del Decreto risulta la possibilità da parte delle Regioni di erogare sovvenzioni alle aziende in crisi al fine di contribuire ai costi salariali dei dipendenti ed evitare riduzioni di personale. Le misure in questione potranno avere una durata massima di 12 mesi e saranno rivolte alle aziende di particolari Regioni, settori o dimensioni che risultano colpite maggiormente dalla pandemia.
Tra i provvedimenti già noti, figurano invece le estensioni delle misure di cassa integrazione e congedi introdotti dal D.L.18/2020 (Decreto cura per l’Italia).
Riguardo i trattamenti di integrazione salariale viene infatti prevista la possibilità di proroga per un periodo di 5 settimane, ulteriori rispetto alle 9 settimane previste dal Decreto cura per l'Italia, da utilizzare fino alla data del 31/08/2020 mentre ulteriori 4 settimane di integrazione salariale potranno essere richieste invece per il periodo dal 01/09/2020 al 31/10/2020.
I datori di lavoro del settore turismo, fiere e congressi, sale cinematografiche ecc., potranno usufruire delle 4 settimane aggiuntive anche prima del menzionato periodo a condizione che al momento della richiesta abbiano già utilizzato il predetto periodo di cassa integrazione per complessive 14 settimane.
In relazione ai congedi già introdotti dal D.L.18/2020 il congedo Covid, previsto per prestare assistenza ai figli fino a 12 anni a seguito della sospensione dei servizi scolastici, viene innalzato a 30 giorni da usufruire entro il 31/07/2020. Viene aumentato anche il bonus baby sitting, individuato dal medesimo Decreto e utilizzabile in alternativa al congedo in questione, il cui valore viene incrementato a € 1.200 per la generalità dei dipendenti e a € 2000 per i dipendenti di strutture del settore sanitario o del comparto sicurezza, difesa e servizio pubblico impiegati nell’emergenza Covid-19.
Viene altresì prevista la possibilità di usufruire nei mesi di maggio e giugno di un ulteriore periodo di congedo per l’assistenza i soggetti disabili di 12 giorni, analogamente a quanto previsto dal Decreto Cura per l’Italia per i mesi di marzo e aprile.
Inoltre, al fine di evitare riduzioni di personale dovute alla situazione di emergenza, viene esteso a 5 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 18/2020 il periodo durante il quale il datore di lavoro non potrà intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, che saranno pertanto vietati fino alla data del 17/08/2020.
Nella medesima ottica di contenimento, e in deroga alla normativa in materia di contratti a termine, viene ammessa la possibilità di proroga dei contratti in scadenza senza ricorrere all’indicazione della motivazione prevista per legge.
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