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Obbligo di green pass e doppio binario dopo il 31/03/2022.

2022-03-13 23:00

Gabriele Mazzuoli

Covid-19, Organizzazione aziendale,

L’imposizione del green pass per accedere ai luoghi di lavoro, disposta inizialmente per alcune categorie di lavoratori maggiormente a rischio e poi a


L’imposizione del green pass per accedere ai luoghi di lavoro, disposta inizialmente per alcune categorie di lavoratori maggiormente a rischio e poi applicata per la generalità dei lavoratori dal 15/10/2021, rischia di creare disparità di obblighi dopo la data del 31/03/2022.

Al termine dello stato di emergenza, infatti, decadrebbe l’obbligo introdotto dal D.L. 127/2021, convertito nella L. 165/2021, che libererebbe dal vincolo del possesso del green pass i lavoratori under 50 che potranno accedere liberamente ai luoghi di lavoro mentre gli ultracinquantenni rimarranno obbligati, fino alla data del 15/06/2022, ad avere la certificazione verde per poter lavorare.

E’ da ricordare che il lavoratore che sia sprovvisto di green pass, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata sarà da considerarsi sospeso senza retribuzione. La sospensione di per se non comporterà rilievi disciplinari e il lavoratore conserverà il diritto al mantenimento del posto di lavoro.

Tuttavia, di diverso aspetto è l’accesso al posto di lavoro in violazione della normativa circa il possesso di green pass: il lavoratore oltre a essere soggetto alla sanzione da € 600 a € 1500, per mancanza della certificazione verde, potrà essere soggetto a provvedimento disciplinare per il mancato rispetto delle regole riguardanti il rapporto di lavoro e la conseguente lesione del vincolo fiduciario tra datore e lavoratore.

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività