L’imposizione del green pass per accedere ai luoghi di lavoro, disposta inizialmente per alcune categorie di lavoratori maggiormente a rischio e poi applicata per la generalità dei lavoratori dal 15/10/2021, rischia di creare disparità di obblighi dopo la data del 31/03/2022.
Al termine dello stato di emergenza, infatti, decadrebbe l’obbligo introdotto dal D.L. 127/2021, convertito nella L. 165/2021, che libererebbe dal vincolo del possesso del green pass i lavoratori under 50 che potranno accedere liberamente ai luoghi di lavoro mentre gli ultracinquantenni rimarranno obbligati, fino alla data del 15/06/2022, ad avere la certificazione verde per poter lavorare.
E’ da ricordare che il lavoratore che sia sprovvisto di green pass, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata sarà da considerarsi sospeso senza retribuzione. La sospensione di per se non comporterà rilievi disciplinari e il lavoratore conserverà il diritto al mantenimento del posto di lavoro.
Tuttavia, di diverso aspetto è l’accesso al posto di lavoro in violazione della normativa circa il possesso di green pass: il lavoratore oltre a essere soggetto alla sanzione da € 600 a € 1500, per mancanza della certificazione verde, potrà essere soggetto a provvedimento disciplinare per il mancato rispetto delle regole riguardanti il rapporto di lavoro e la conseguente lesione del vincolo fiduciario tra datore e lavoratore.
