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Decreto Ristori quater – ulteriori misure di sostegno e sospensione versamenti.

2020-12-14 13:00

Gabriele Mazzuoli

Tributi, contributi e versamenti,

L’ultimo dei Decreti Ristori - D.L. 157/2000 c.d. Ristori Quater - introduce ulteriori misure per far fronte all’emergenza sanitaria in corso.Viene pr

L’ultimo dei Decreti Ristori - D.L. 157/2000 c.d. Ristori Quater - introduce ulteriori misure per far fronte all’emergenza sanitaria in corso.
Viene prevista la proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP e dei versamenti dei secondi acconti Irpef, Ires e Irap oltre ad ulteriori aiuti per i lavoratori precari, stagionali del turismo, per i lavoratori sportivi e altre categorie in maggiore difficoltà.
Riguardo i versamenti scadenti nel mese di Dicembre, tra i quali figurano quelli in scadenza al prossimo 16/12/2020, è prevista per i contribuenti con fatturato annuo fino a 50 Milioni di euro, la sospensione dei versamenti delle ritenute fiscali e delle trattenute a titolo di addizionali operate in qualità di sostituto d’imposta effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti, nonchè la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti e dell’IVA.
La sospensione opera nel caso l’azienda nel mese di Novembre 2020 abbia avuto un calo del fatturato del 33% rispetto al mese di Novembre 2019, o qualora abbia iniziato l’attività in data successiva al 30 novembre 2019.
La sospensione interviene altresì, a prescindere dai ricavi, per le attività sospese dal DPCM 3 novembre 2020 tra i quali figurano palestre, piscine, centri benessere ecc. o per i settori indicati nell’allegato 2 del D.L. 149/2020 o esercenti l’attività alberghiera, di agenzia di viaggio, tour operator con domicilio fiscale o sede ubicate in zona rossa.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 16/03/2021 anche in forma rateizzata fino ad un massimo di 4 rate, dovute a partire dalla medesima data

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività