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Assunzioni giovani under 35

2020-01-07 21:38

Gabriele Mazzuoli

Inquadramento contrattuale, Assunzioni agevolate, Agevolazioni contributive, Contratti a tempo indeterminato,

Anche per il 2020 gli incentivi per le assunzioni di giovani.Il disegno di legge di Bilancio prevede l’estensione a tutto il 2020 degli incentivi già


Anche per il 2020 gli incentivi per le assunzioni di giovani.
Il disegno di legge di Bilancio prevede l’estensione a tutto il 2020 degli incentivi già previsti per le assunzioni di giovani under 35.
L’incentivo introdotto dalla Legge 205/2017 e confermato dal successivo Decreto Dignità (L.96/2018) prevede, in caso di assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di giovani di età fino a 35 anni, un incentivo consistente nella riduzione dei contributi a carico azienda nella misura del 50% fino ad un massimo di € 3.000 per 3 anni.
La misura è volta a promuovere l’occupazione giovanile stabile, consentendo alle aziende di risparmiare sul costo del lavoro.

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività