In materia di orario di lavoro, inteso come il tempo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro nell'esercizio delle sue funzoni, rientrano anche le attività preparatorie qualora siano svolte in funzione delle direttive aziendali.
È il caso del tempo dedito ad indossare gli abiti di lavoro (c.d. tempo tuta) ove non sia data possibilità di scelta al lavoratore del luogo ove indossarli, ma tale attività invece debba avvenire in azienda secondo le modalità impartite dal datore di lavoro.
In maniera similare, non viene considerato orario di lavoro il tempo necessario a raggiungere il posto di lavoro se non nel caso, sempre in virtù delle direttive aziendali, il lavoratore sia tenuto a recarsi nella sede di lavoro o altro locale aziendale (quale ad es. il magazzino) per poi recarsi sul luogo dove esplicare la prestazione lavorativa.
Pertanto, nell’ipotesi il lavoratore sia tenuto a recarsi presso la sede dell’azienda all’inizio della giornata lavorativa per poi essere inviato a svolgere attività in una località diversa , il datore di lavoro sarà tenuto a retribuire il tempo di viaggio dalla sede aziendale al luogo di lavoro.
Sempre in ambito di orario di lavoro, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, il lavoratore avrà diritto a delle pause di breve durata al fine di recuperare le energie fiische e mentali. La regolamentazione delle pause è demandata alla contrattazione collettive che, in sua assenza, è fissata per legge in 10 minuti di riposo da usufruire ogni 6 ore di lavoro.
Specifica disciplina è prevista per gli addetti ia videoterminali , per i quali è prevista una pausa di 15 minuti ogni 2 ore di lavoro. L'interruzione non è da considerarsi assoluta ma solamente relativa all'utilizzo dei videoteminali. Pertanto si considera assolta nel caso nei 15 minuti previsti dalla norma il lavoratore sia dibito ad altre attività che non comportino l'uso del pc quali ad esempio quelle di back office.
