In caso di malattia del lavoratore, il datore di lavoro ha il diritto di far accertare l’effettività dello stato di malattia del dipendente, il cui controllo dovrà essere effettuato dai servizi ispettivi degli istituti previdenziali, essendo preclusi gli accertamenti sanitari condotti direttamente dal datore di lavoro.
Per consentire all’ente preposto la verifica della malattia, il lavoratore dovrà rendersi reperibile nelle fasce orarie previste dalla normativa di settore, il cui mancato rispetto comporterà per il medesimo la perdita di in parte dell’indennità di malattia fino ad arrivare a decadere interamente nei casi di reiterazione.
L’art. 25 del D.lgs 151/2015 , tuttavia, individua dei casi nei quali il dipendente è esentato dal rispetto delle fasce orarie di reperibilità, quali ad esempio nel caso il lavoratore sia soggetto a di terapie salvavita o nel caso la malattia sia connessa ad uno stato di invalidità del dipendente.
Nei casi dove non sia prevista l’esenzione, il lavoratore che si allontani dal domicilio nel certificato medico di malattia dovrà comprovare l’esistenza di un giustificato motivo, da intendersi come motivazione indifferibile e urgente tale da non potersi svolgere in altre fasce orarie al di fuori di quelle di reperibilità.
Tra i comportamenti che giustificano l’allontanamento dal proprio domicilio, rientrano l’effettuazione di una visita medica che sia impossibile effettuare al di fuori delle fasce orarie di reperibilità, i casi di forza maggiore e ogni altra imprescindibile motivazione idonea a giustificare la presenza del lavoratore altrove.
L’assenza ingiustificata dall’abitazione nelle fasce di reperibilità , assume inoltre rilievo disciplinare sotto il punto di vista dell’inadempimento dei doveri di buona fede e correttezza ai sensi degli art 2104 e 2110 del codice civile che, a seconda della gravità del caso, potrebbe comportare il licenziamento del lavoratore.
