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Covid - Divieto di licenziamento e tutele

2020-07-20 14:30

Gabriele Mazzuoli

Norme disciplinari, Covid-19, Cessazione del rapporto di lavoro,

I Decreti emessi per far fronte all'emergenza Covid-19, hanno introdotto misure straordinarie volte al sostegno economico ed alla conservazione dei po

I Decreti emessi per far fronte all'emergenza Covid-19, hanno introdotto misure straordinarie volte al sostegno economico ed alla conservazione dei posti di lavoro dei dipendenti delle aziende in difficoltà.
In considerazione del periodo di copertura degli ammortizzatori sociali da Covid-19, il D.L.34/2020 ha esteso il periodo di sospensione dei licenziamenti, introdotto dal D.L.. 18/2020, fino alla data del 17/08/2020, comportando fino alla menzionata data l'impossibilità dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
Il divieto tuttavia è relativo ai licenziamenti disposti ai sensi dell'art 3 della L.604/66, ossia per motivi organizzativi ed economici mentre rimane ferma la possibilità di effettuare licenziamenti per altri motivi quali quelli disciplinari, per mancato superamento del periodo di prova, per raggiungimento dell'età pensionabile ecc.
Il licenziamento intimato in violazione del divieto in questione sarà considerato come nullo e comportante la reintegra e il risarcimento nei confronti del lavoratore licenziato. Il lavoratore tuttavia in tal caso potrà promovuere un tentativo di conciliazione in una delle sedi protette volto all'accettazione del licenziamento a fronte della corresponsione di un indennità transattiva.
A sostegno invece delle aziende che si troveranno impossibilitate ad effettuare licenziamenti, è prevista la possibilità di sostegno da parte delle Regioni che, ai sensi dell'art.60 del D.L. 34/2020, potranno erogare sovvenzioni fino alla durata di 12 mesi al fine di supportare i costi salariali dei lavoratori

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività