I Decreti emessi per far fronte all'emergenza Covid-19, hanno introdotto misure straordinarie volte al sostegno economico ed alla conservazione dei posti di lavoro dei dipendenti delle aziende in difficoltà.
In considerazione del periodo di copertura degli ammortizzatori sociali da Covid-19, il D.L.34/2020 ha esteso il periodo di sospensione dei licenziamenti, introdotto dal D.L.. 18/2020, fino alla data del 17/08/2020, comportando fino alla menzionata data l'impossibilità dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
Il divieto tuttavia è relativo ai licenziamenti disposti ai sensi dell'art 3 della L.604/66, ossia per motivi organizzativi ed economici mentre rimane ferma la possibilità di effettuare licenziamenti per altri motivi quali quelli disciplinari, per mancato superamento del periodo di prova, per raggiungimento dell'età pensionabile ecc.
Il licenziamento intimato in violazione del divieto in questione sarà considerato come nullo e comportante la reintegra e il risarcimento nei confronti del lavoratore licenziato. Il lavoratore tuttavia in tal caso potrà promovuere un tentativo di conciliazione in una delle sedi protette volto all'accettazione del licenziamento a fronte della corresponsione di un indennità transattiva.
A sostegno invece delle aziende che si troveranno impossibilitate ad effettuare licenziamenti, è prevista la possibilità di sostegno da parte delle Regioni che, ai sensi dell'art.60 del D.L. 34/2020, potranno erogare sovvenzioni fino alla durata di 12 mesi al fine di supportare i costi salariali dei lavoratori
