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Cassa integrazione, divieto di licenziamento e risoluzione consensuale con diritto alla NASPI

2020-12-07 14:00

Gabriele Mazzuoli

Tutele previdenziali e assistenziali, Cassa integrazione, Cessazione del rapporto di lavoro, NASPI , indennità di disoccupazione,

La proroga del divieto di licenziamento, fissato al prossimo 31 gennaio, rischia di mettere in seria difficoltà le aziende che non possano più ricorre

La proroga del divieto di licenziamento, fissato al prossimo 31 gennaio, rischia di aggravare la situazione di difficoltà per molte aziende che non potranno più ricorrere alle misure di integrazione salariale per i loro lavoratori.
Infatti mentre il Decreto Agosto aveva previsto il divieto di recesso per motivi produttivi individuando un termine mobile collegato al perdurare dei trattamenti di integrazione salariale, il Decreto Ristori prevede la possibilità di accedere ad ulteriori 6 settimane di cassa integrazione e contestualmente dispone il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo fino alla data del 31/01/2021, senza prevedere il termine mobile individuato in precedenza.
Pertanto, in considerazione del massiccio utilizzo da parte delle aziende alle misure di cassa integrazione disposte e in assenza dell’ulteriore estensione delle tutele, molti datori di lavoro già dalla fine del mese di dicembre avranno terminato i periodi di cassa integrazione a disposizione e allo stesso tempo, fino alla menzionata data, non potranno effettuare riduzioni di personale se pur fortemente messi in crisi dall’emergenza Covid-19.   
Il divieto di licenziamento tuttavia non opera per cessazioni del rapporto incentivate dal datore di lavoro e risolte nell’ambito di procedure di accordo collettivo aziendale stipulate con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
In tal caso intervenendo la volontà del lavoratore nella cessazione del rapporto la stessa verrà a configurarsi come una risoluzione consensuale ma al lavoratore, in deroga all’ordinaria normativa così come previsto dall’art 14 c. 3 del D.L. 104/2020, spetterà l’indennità di disoccupazione normalmente spettante per il recesso involontario.  
E’ comunque attesa con la Legge di Bilancio 2021, di prossima emanazione, un ulteriore proroga di 12 settimane di cassa integrazione che darà un'altra boccata di ossigeno a molte delle aziende fortemente provate dall’emergenza sanitaria in atto.

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività