Il datore di lavoro a propria discrezione può riconoscere ai lavoratori che non possano usufruire di un servizio di mensa l’erogazione di buoni pasto, da considerarsi come un benefit con il quale viene consentita la somministrazione di pasti presso esercizi convenzionati.
In considerazione della loro natura accessoria, salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi/aziendali, i ticket restaurant non costituiscono un elemento obbligatorio della retribuzione (sentenza Corte Cassazione n. 10543/2016) la cui funzione risulta invece di carattere assistenziale utile a conciliare le esigenze organizzative aziendali con quelle del lavoratore collegate alla fruizione del pasto.
Presupposti che invece non sussistono durante il lavoro in smart working, così come ribadito dalla sentenza del Tribunale di Venezia n.3463 del 8 luglio 2020, secondo la quale il diritto alla percezione dei buoni pasto non è spettante in capo allo smart worker in considerazione della libertà di organizzare i propri tempi di lavoro.
Il lavoratore in smart working inoltre, in considerazione dell’esclusione della natura retributiva dei ticket resturant, non potrà infatti rivendicarne l’erogazione in virtù del pari trattamento disposto per i lavoratori “non agili” ai sensi dell’art.20 della L.81/2017. Le due tipologie di lavoratori saranno infatti parificate dal punto di vista retributivo, la cui unica eccezione consisterà nell’erogazione di un trattamento assistenziale per i lavoratori “in sede” non dovuto per i lavoratori “smart” a fronte di una maggior flessibilità dell’orario di lavoro.
L’esclusione della natura retributiva è stata inoltre confermata dalla sentenza della Corte di Cassazione n.16135/2020, che anche a fronte di una corresponsione dei ticket restaurant reiterata nel tempo ai lavoratori determina la possibilità per il datore di lavoro di revocarne unilateralmente l’erogazione.
In deroga alla disciplina di legge, tuttavia, l’azienda potrà decidere liberamente di continuare ad erogare i ticket restaurant, costituendo trattamento di miglior favore per i lavoratori, mentre una fattispecie diversa è costituita dalle indennità di mensa previste contrattualmente le quali costituendo parte della retribuzione saranno in ogni caso dovute.
