Il lavoratore assente per malattia dovrà tenere un comportamento adeguato all'evento morboso, tale da non compromettere la guarigione e consentire quanto prima la ripresa al lavoro.
Di norma, e comunque a seconda della tipologia della malattia, il dipendente malato non ha un obbligo di assoluto riposo potendo dedicarsi anche ad altre attività.
Pertanto, fatto salvo il rispetto delle fasce orarie di reperibilità, il lavoratore potrebbe allontanarsi dal proprio domicilio per dedicarsi ad attività per conto di altri soggetti che non siano in diretta concorrenza con il datore di lavoro, per svolgere mansioni di natura marginale che non siano incompatibili con il proprio stato di malattia e che non ne rallentino la guarigione.
La casistica è da sempre oggetto di contenzioso e pertanto non va inteso che il lavoratore possa liberamente lavorare durante la malattia, bensì deve considerarsi di natura eccezionale in considerazione del fatto che il medesimo sarà sempre tenuto al rispetto dei doveri di buona fede, diligenza e fedeltà nei confronti del datore di lavoro, così come individuati rispettivamente dagli artt. 1375, 2104,2105 del codice civile.
Ad esempio è stato ritenuto lecito il comportamento del lavoratore che, assente dal lavoro per trauma distorsivo alla caviglia, si era dedicato all’attività di servizio ai tavoli nel bar della moglie (sentenza Corte Cassazione 15476/2012).
Diversamente, lo svolgimento di attività lavorativa per conto di altri soggetti in concorrenza del datore, il comportamento imprudente del lavoratore che possa aggravare la malattia, la simulazione della malattia stessa e ogni altro caso che comporti la violazione dei doveri di correttezza del lavoratore costituiranno motivazioni utili per procedere al licenziamento per giusta causa.
