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Assicurazioni sociali del Farmacista titolare e collaboratori familiari

2020-05-19 23:27

Gabriele Mazzuoli

Rapporti speciali, Inquadramento previdenziale, Farmacisti, Collaboratori familiari,

Nell’esercizio dell’attività di Farmacia, le assicurazioni in materia di previdenza e assistenza sociale del titolare e familiari collaboratori sono s

Nell’esercizio dell’attività di Farmacia, le assicurazioni in materia di previdenza e assistenza sociale del titolare e familiari collaboratori sono soggetti ad una diversa disciplina.
In ambito previdenziale mentre il Farmacista titolare sarà tutelato dall’iscrizione alla cassa previdenziale dei Farmacisti (ENPAF), i collaboratori familiari che svolgono in via prevalente attività nell’impresa saranno soggetti all’iscrizione alla gestione Commercianti dell’ l’INPS.
Di conseguenza il Farmacista dovrà essere iscritto alla Gestione quale titolare non attivo ed i familiari come coadiutori, secondo le procedure in atto per i preposti all’attività commerciale.
Relativamente all’aspetto assistenziale, l’obbligo assicurativo INAIL incorre solo per i collaboratori familiari mentre l’assicurazione non è dovuta per il Farmacista titolare.

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività