Labour and Laws 

Consulenza del Lavoro - HR management

immaginesvg

 

Info e contatti

 

Gabriele Mazzuoli

 

phone : 388/9288117

 

email: info@labourandlaws.com

 

Info e contatti

 

Gabriele Mazzuoli

 

phone : 388/9288117

 

email: info@labourandlaws.com

Info e contatti

Info e contatti

privacy-policy

 

 

 

 

 

cookie-policy

My blog

Maternità e tutele della lavoratrice

2020-06-13 15:10

Gabriele Mazzuoli

Tutele previdenziali e assistenziali, Permessi, congedi, assenze, Maternità,

I principi di protezione a sostegno della donna lavoratrice, contenuti nell’art. 37 della Costituzione, sono stati nel tempo elaborati dal legislatore

I principi di protezione a sostegno della donna lavoratrice, contenuti nell’art. 37 della Costituzione, sono stati nel tempo elaborati dal legislatore e racchiusi nel D.lgs 151/2001 che le attribuisce una serie di tutele in considerazione dell’essenziale funzione familiare svolta.

Tra questi vige il divieto di adibizione al lavoro della lavoratrice dai 2 mesi prima del parto fino ai 3mesi successivi. In assenza di condizioni pregiudizievoli per la lavoratrice e il nascituro, attestata da un ginecologo convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, l’astensione potrà essere posticipata fino a 5 mesi dopo il parto.

Il datore di lavoro nel rispetto dei principi di salute e sicurezza dei lavoratori, dovrà effettuare la valutazione dei rischi presenti in azienda, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici individuando idonee misure di prevenzione e protezione da adottare. Nel caso venga rilevato un rischio per la sicurezza della lavoratrice il datore di lavoro potrà adibire la lavoratrice ad altre mansioni o la lavoratrice potrà richiedere l’astensione anticipata all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL). Il provvedimento di astensione anticipata potrà essere invece rilasciato dalla ASL competente in caso di problemi relativi alla gravidanza della lavoratrice, estranei alle condizioni di lavoro.

E’ inoltre vietato adibire la gestante al lavoro notturno, al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri previsti

dall’ art. 7 D.Lgs. 151/2001. Il Testo Unico della maternità le riconosce ore di permesso a carico del datore di lavoro, per l’effettuazione di esami prenatali e/o visite mediche specialistiche nel caso debbano essere effettuati durante l’orario di lavoro.

Durante il periodo di gravidanza e fino al compimento di un anno del bambino è vietato il licenziamento della lavoratrice. La dipendente una volta terminata la maternità, avrà diritto ad essere reimpiegata alle medesime condizioni e nella sede di lavoro occupata prima della maternità e in caso di dimissioni rassegnate fino al 3° anno di vita del bambino è prevista la convalida delle dimissioni presso l’ITL. In considerazione dell’emergenza COVID-19 e per tutto il perdurare della stessa, in sostituzione del colloquio presso la ITL di competenza la procedura dovrà essere effettuata in maniera semplificata mediante dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, da trasmettere a mezzo di posta elettronica.

Nel caso le dimissioni intervengano nel primo anno di età del bambino, la lavoratrice non sarà tenuta a lavorare il periodo di preavviso previsto contrattualmente. Alla stessa invece spetteranno i diritti come se fosse stata licenziata, potendo così beneficiare dell’indennità sostitutiva del preavviso a carico del datore di lavoro e della NASPI dovuta dall’INPS per la disoccupazione.

maternit2-1592053800.jpg

Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività