I principi di protezione a sostegno della donna lavoratrice, contenuti nell’art. 37 della Costituzione, sono stati nel tempo elaborati dal legislatore e racchiusi nel D.lgs 151/2001 che le attribuisce una serie di tutele in considerazione dell’essenziale funzione familiare svolta.
Tra questi vige il divieto di adibizione al lavoro della lavoratrice dai 2 mesi prima del parto fino ai 3mesi successivi. In assenza di condizioni pregiudizievoli per la lavoratrice e il nascituro, attestata da un ginecologo convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, l’astensione potrà essere posticipata fino a 5 mesi dopo il parto.
Il datore di lavoro nel rispetto dei principi di salute e sicurezza dei lavoratori, dovrà effettuare la valutazione dei rischi presenti in azienda, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici individuando idonee misure di prevenzione e protezione da adottare. Nel caso venga rilevato un rischio per la sicurezza della lavoratrice il datore di lavoro potrà adibire la lavoratrice ad altre mansioni o la lavoratrice potrà richiedere l’astensione anticipata all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL). Il provvedimento di astensione anticipata potrà essere invece rilasciato dalla ASL competente in caso di problemi relativi alla gravidanza della lavoratrice, estranei alle condizioni di lavoro.
E’ inoltre vietato adibire la gestante al lavoro notturno, al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri previsti
dall’ art. 7 D.Lgs. 151/2001. Il Testo Unico della maternità le riconosce ore di permesso a carico del datore di lavoro, per l’effettuazione di esami prenatali e/o visite mediche specialistiche nel caso debbano essere effettuati durante l’orario di lavoro.
Durante il periodo di gravidanza e fino al compimento di un anno del bambino è vietato il licenziamento della lavoratrice. La dipendente una volta terminata la maternità, avrà diritto ad essere reimpiegata alle medesime condizioni e nella sede di lavoro occupata prima della maternità e in caso di dimissioni rassegnate fino al 3° anno di vita del bambino è prevista la convalida delle dimissioni presso l’ITL. In considerazione dell’emergenza COVID-19 e per tutto il perdurare della stessa, in sostituzione del colloquio presso la ITL di competenza la procedura dovrà essere effettuata in maniera semplificata mediante dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, da trasmettere a mezzo di posta elettronica.
Nel caso le dimissioni intervengano nel primo anno di età del bambino, la lavoratrice non sarà tenuta a lavorare il periodo di preavviso previsto contrattualmente. Alla stessa invece spetteranno i diritti come se fosse stata licenziata, potendo così beneficiare dell’indennità sostitutiva del preavviso a carico del datore di lavoro e della NASPI dovuta dall’INPS per la disoccupazione.
