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Rapporto di lavoro tra coniugi

2020-02-07 16:29

Gabriele Mazzuoli

Rapporti speciali, Inquadramento previdenziale, Lavoro familiare,

Il rapporto di lavoro tra coniugi si identifica normalmente nel concetto di impresa familiare, così come classificato dall'articolo 230 bis del Codice

Il rapporto di lavoro tra coniugi si identifica normalmente nel concetto di impresa familiare, così come classificato dall'articolo 230 bis del Codice Civile.

Seppur il rapporto di lavoro dipendente non è vietato tra marito e moglie, questo incontra molteplici limitazioni.

Infatti ai sensi degli artt. 8 e 60 del TUIR i compensi erogati al coniuge per prestazioni di lavoro dipendente non costituiscono reddito per quest'ultimo. Al datore di lavoro non sarà invece consentito dedurre i costi del coniuge dipendente dal reddito di impresa.

L'INPS inoltre, salvo un incontestabile dimostrazione della subordinazione, non riconosce il rapporto di dipendenza tra coniugi riconducendo l'attività lavorativa svolta nel normale interesse familiare.

L' Istituto, in base a presunzione di legge, di norma considera fittizi i rapporti di lavoro dipendente tra coniugi e volti solo al riconoscimento indebito di prestazioni previdenziali.

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività