Il rapporto di lavoro tra coniugi si identifica normalmente nel concetto di impresa familiare, così come classificato dall'articolo 230 bis del Codice Civile.
Seppur il rapporto di lavoro dipendente non è vietato tra marito e moglie, questo incontra molteplici limitazioni.
Infatti ai sensi degli artt. 8 e 60 del TUIR i compensi erogati al coniuge per prestazioni di lavoro dipendente non costituiscono reddito per quest'ultimo. Al datore di lavoro non sarà invece consentito dedurre i costi del coniuge dipendente dal reddito di impresa.
L'INPS inoltre, salvo un incontestabile dimostrazione della subordinazione, non riconosce il rapporto di dipendenza tra coniugi riconducendo l'attività lavorativa svolta nel normale interesse familiare.
L' Istituto, in base a presunzione di legge, di norma considera fittizi i rapporti di lavoro dipendente tra coniugi e volti solo al riconoscimento indebito di prestazioni previdenziali.
