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Al debutto l’assegno unico universale per i figli.

2022-03-06 23:00

Gabriele Mazzuoli

Tutele previdenziali e assistenziali,

Da pochi giorni è operativo l’assegno unico per i figli che dal 1° marzo sostituisce le misure di sostegno in essere fino al 28 febbraio 2022.L’assegn



Da pochi giorni è operativo l’assegno unico per i figli che dal 1° marzo sostituisce le misure di sostegno in essere fino al 28 febbraio 2022.

L’assegno è dovuto in base all’ISEE del nucleo familiare e spetta per tutte le famiglie con figli carico di età fino a 21 (per quest’ultimi a particolari condizioni) in misura decrescente con il crescere del valore ISEE, fino ad arrivare all’importo minimo per valori di ISEE superiori ad € 40.000

Dal 1° marzo 2022, pertanto, scompaiono dalle buste paga detrazioni per figli e assegni familiari che confluiranno nel nuovo trattamento che verrà erogato direttamente sull’IBAN dei richiedenti. Permangono invece le misure previste per i familiari a carico diversi dai figli (quali il coniuge ed altri) che continueranno ad essere erogate con le attuali modalità.

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività