Per consentire il superamento dell'emergenza Covid-19 il D.L. 104/2020, c.d. Decreto Agosto, ha previsto per le aziende ulteriori misure rispetto a quelle già introdotte dai precedenti Decreto Cura e Rilancio.
Tra queste figura la possibilità di usufruire di ulteriori 18 settimane di cassa integrazione da utilizzare entro il 31/12/2020, delle quali le prime 9 potranno essere fruite liberamente non comportando oneri aggiuntivi per le aziende, mentre le restanti settimane potranno essere usufruire a costo zero solo nel caso l'azienda abbia avuto un calo del fatturato di almeno il 20% , raffrontando il primo semestre del 2020 con lo stesso semestre del 2019. Per le altre aziende, quelle con un calo del fatturato inferiore al 20% saranno tenute al pagamento di un contributo per le ore di cassa integrazione nella misura del 9% della retribuzione dei lavoratori interessati, mentre per quelle che non hanno avuto riduzioni di fatturato la percentuale di contribuzione sarà del 18%.
In maniera alternativa, per le aziende che non richiedano le ulteriori 18 settimane di cassa integrazione del Decreto Agosto, è previsto un esonero contributivo nella misura del doppio delle ore di cassa integrazione fruite nei mesi di Maggio e Giugno 2020 da usufruire in 4 mesi entro il mese di Dicembre 2020.
In considerazione di tali misure di sostegno, viene posticipato il divieto di licenziamento per motivi produttivi, che adesso avrà un termine mobile. Sarà infatti vietato il licenziamento per tutti i datori di lavoro che non abbiamo usufruito dell'intero periodo di 18 settimane di cassa integrazione del D.L. 104/2020 o, alternativamente, a chi non abbia goduto del menzionato incentivo contributivo.
Inoltre, nell'ottica di incentivare l'occupazione stabile il D.L. 104/2020 prevede, per un periodo massimo di 6 mesi, uno sgravio totale dei contributi a carico azienda fino al massimo di €8.060 su base annua, mentre per contenere l'occupazione dei lavoratori con contratto a termine l'art.9 del menzionato Decreto dispone per i contratti a tempo determinato in scadenza entro il 31/12/2020 la possibilità di proroga per massimo 12 mesi, nel limite di durata massima di 24 mesi , senza necessità di indicazione della motivazione prevista dal D.lgs 81/2015.
In materia di pagamento dei versamenti sospesi durante il periodo di lockdown, al fine di concedere maggior liquidità alle aziende in difficoltà, la norma del decreto Agosto risulta di miglior favore per le aziende rispetto alle previsioni dei precedenti Decreti.
La disposizione prevede infatti che il 50% delle somme da pagare potrà essere dilazionato fino a un massimo di 4 rate a partire dal 16/09/2020, mentre il restante 50% potrà essere pagato in 24 rate a partire da Gennaio 2021.