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Decreto Agosto - ulteriori misure di sostegno per le aziende

2020-09-14 14:30

Gabriele Mazzuoli

Tutele previdenziali e assistenziali, Inquadramento contrattuale, Agevolazioni contributive, Covid-19, Tributi, contributi e versamenti, Cassa integrazione, Contratti a tempo indeterminato, Contratti a tempo determinato,

Per consentire il superamento dell'emergenza Covid-19 il D.L. 104/2020, c.d. Decreto Agosto, ha previsto per le aziende ulteriori misure rispetto a qu

Per consentire il superamento dell'emergenza Covid-19 il D.L. 104/2020, c.d. Decreto Agosto, ha previsto per le aziende ulteriori misure rispetto a quelle già introdotte dai precedenti Decreto Cura e Rilancio.

Tra queste figura la possibilità di usufruire di ulteriori 18 settimane di cassa integrazione da utilizzare entro il 31/12/2020, delle quali le prime 9 potranno essere fruite liberamente non comportando oneri aggiuntivi per le aziende, mentre le restanti settimane potranno essere usufruire a costo zero solo nel caso l'azienda abbia avuto un calo del fatturato di almeno il 20% , raffrontando il primo semestre del 2020 con lo stesso semestre del 2019. Per le altre aziende, quelle con un calo del fatturato inferiore al 20% saranno tenute al pagamento di un contributo per le ore di cassa integrazione nella misura del 9% della retribuzione dei lavoratori interessati, mentre per quelle che non hanno avuto riduzioni di fatturato la percentuale di contribuzione sarà del 18%.

In maniera alternativa, per le aziende che non richiedano le ulteriori 18 settimane di cassa integrazione del Decreto Agosto, è previsto un esonero contributivo nella misura del doppio delle ore di cassa integrazione fruite nei mesi di Maggio e Giugno 2020 da usufruire in 4 mesi entro il mese di Dicembre 2020.

In considerazione di tali misure di sostegno, viene posticipato il divieto di licenziamento per motivi produttivi, che adesso avrà un termine mobile. Sarà infatti vietato il licenziamento per tutti i datori di lavoro che non abbiamo usufruito dell'intero periodo di 18 settimane di cassa integrazione del D.L. 104/2020 o, alternativamente, a chi non abbia goduto del menzionato incentivo contributivo.

Inoltre, nell'ottica di incentivare l'occupazione stabile il D.L. 104/2020 prevede, per un periodo massimo di 6 mesi, uno sgravio totale dei contributi a carico azienda fino al massimo di €8.060 su base annua, mentre per contenere l'occupazione dei lavoratori con contratto a termine l'art.9 del menzionato Decreto dispone per i contratti a tempo determinato in scadenza entro il 31/12/2020 la possibilità di proroga per massimo 12 mesi, nel limite di durata massima di 24 mesi , senza necessità di indicazione della motivazione prevista dal D.lgs 81/2015.

In materia di pagamento dei versamenti sospesi durante il periodo di lockdown, al fine di concedere maggior liquidità alle aziende in difficoltà, la norma del decreto Agosto risulta di miglior favore per le aziende rispetto alle previsioni dei precedenti Decreti.

La disposizione prevede infatti che il 50% delle somme da pagare potrà essere dilazionato fino a un massimo di 4 rate a partire dal 16/09/2020, mentre il restante 50% potrà essere pagato in 24 rate a partire da Gennaio 2021.

Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività