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Professionalità del Farmacista e ruoli innovativi

2020-05-18 23:42

Gabriele Mazzuoli

Inquadramento contrattuale, Farmacisti,

Professionalità del Farmacista e ruoli innovativiL'evoluzione del settore sanitario e in particolare di quello farmaceutico, ha comportato un'importan

Professionalità del Farmacista e ruoli innovativi

L'evoluzione del settore sanitario e in particolare di quello farmaceutico, ha comportato un'importante sviluppo della figura del farmacista che oggi assume una veste sempre più poliedrica.

Chemical Monitor, Pharmacy analist, Pharmaceutical care manager figurano trai ruoli innovativi che il farmacista può ricoprire, andando a svolgere funzioni sempre più specializzate che abbracciano numerosi settori produttivi quali ad esempio quello dell'industria, della distribuzione intermedia e delle aziende sanitarie.

Investire in nuovi ambiti, mediante specifici percorsi di specializzazione, potrà pertanto offrire maggiori possibilità al Farmacista rispetto a quelle offerte dall'attività tradizionale dove la concorrenza è forte e il mercato oramai saturo.

L’assenza di un’adeguata formazione accademica nei servizi innovativi comporterà, per i titolari di impresa che vogliano investire in nuovi ambiti produttivi, una maggiore attenzione nella selezione dei collaboratori dovendo valutare in maniera più approfondita se siano in possesso delle competenze professionali utili a tale sviluppo, prevedendo compensi adeguati alle capacità dei lavoratori.

Nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente, ad oggi la maggior professionalità del Farmacista collaboratore viene ricompensata mediante l’erogazione di un indennità c.d.”Indennità speciale quadri”, del valore di € 100,00 lorde mensili prevista per i Farmacisti che abbiano prestato servizio presso Farmacie per almeno 24 mesi. L’indennità in questione viene aumentata ad € 130,00 lorde mensili, nel caso lo svolgimento della mansione di Farmacista sia stato superiore a 12 anni.

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività