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Coronavirus - sgravio contributivo per le aziende del settore turismo.

2020-09-28 14:30

Gabriele Mazzuoli

Agevolazioni contributive, Covid-19, Tributi, contributi e versamenti,

Al fine di favorire l’occupazione dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza Covid-19, l’art7 del D.L. 104/2020 introduce un incentivo per le azi

Al fine di favorire l’occupazione dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza Covid-19, l’art7 del D.L. 104/2020 introduce un incentivo per le aziende del turismo consistente in uno sgravio contributivo per l’assunzione di lavoratori a tempo determinato e stagionali.

L’incentivo spetta per le assunzioni a termine effettuate dalla data del 15 agosto fino alla data del 31 dicembre 2020 dai datori di lavoro di aziende del settore turismo tra le quali, in attesa delle relative istruzioni INPS, si ritiene possano rientrare anche le aziende assimilate così come già individuate con la circolare n.94/2020 rilasciata dal medesimo istituto riguardo le indennità previste dal Decreto Agosto per i lavoratori del settore turismo e stabilimenti balneari danneggiati dal virus.

La misura dell’incentivo consiste nell’esonero totale dei contributi a carico azienda per 3 mesi. Nel caso il contratto a termine venga poi trasformato a tempo indeterminato entro il 31/12/2020 spetterà invece, ai sensi dell’art 6. Del D.L. 104/2020, l'incentivo previsto per la generalità delle aziende consistente nello sgravio contributivo per 6 mesi nella misura di € 8.060,00 in ragione di anno.

L’incentivo spetterà nei limiti e alle condizioni della comunicazione Europea nell’ambito degli aiuti di Stato per l’emergenza Covid-19 e pertanto non potrà determinare il superamento della soglia di € 800.000 per ogni impresa.

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività