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Obbligo di vaccino per gli operatori sanitari.

2021-04-12 00:00

Gabriele Mazzuoli

Covid-19, Sicurezza sul lavoro,

Nell’ambito dell’obbligatorietà del vaccino per i lavoratori, un primo intervento normativo viene adottato dal D.L.44/2021 che , al fine di tutelare l


Nell’ambito dell’obbligatorietà del vaccino per i lavoratori, un primo intervento normativo viene adottato dal D.L.44/2021 che , al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza per i lavoratori del comparto sanitario, dispone l’obbligo di effettuazione del vaccino per tutti gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività in strutture sanitarie pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e studi professionali medici.
La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e delle prestazione lavorativa dei soggetti obbligati e la disposizione ha validità fino al completamento del piano di vaccinazione in atto in ambito nazionale, comunque non oltre la data del 31/12/2021.
Gli ordini professionali di appartenenza dei soggetti obbligati e i datori di lavoro di questi ultimi, saranno tenuti a comunicare alla Regione di appartenenza i nominativi dei lavoratori, al fine di verificare e avviare la relativa procedura di vaccinazione.
In caso di inosservanza del lavoratore all’obbligo vaccinale la ASL locale di residenza provvederà alla segnalazione all’ordine professionale del lavoratore e al datore di lavoro, che determinerà la sospensione dell’attività professionale del soggetto interessato. Quest’ultimo, ove possibile, dovrà adibire il lavoratore a mansioni differenti, anche inferiori, e che comunque non implichino rischi di diffusione del contagio.
Nel caso di impossibilità all’assegnazione a mansioni diverse durante il periodo di sospensione non sarà dovuta la retribuzione o altro compenso comunque denominato.
Sulla discussa questione la Corte Europea dei diritti dell’uomo con la sentenza del 8/4/2021 sui ricorsi n. 47621/13 in materia di vaccini, sancisce la legittimità dell’imposizione del vaccino affermando che la stessa non viene a configurarsi come una violazione della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo.

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività