Nell’ambito dell’obbligatorietà del vaccino per i lavoratori, un primo intervento normativo viene adottato dal D.L.44/2021 che , al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza per i lavoratori del comparto sanitario, dispone l’obbligo di effettuazione del vaccino per tutti gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività in strutture sanitarie pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e studi professionali medici.
La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e delle prestazione lavorativa dei soggetti obbligati e la disposizione ha validità fino al completamento del piano di vaccinazione in atto in ambito nazionale, comunque non oltre la data del 31/12/2021.
Gli ordini professionali di appartenenza dei soggetti obbligati e i datori di lavoro di questi ultimi, saranno tenuti a comunicare alla Regione di appartenenza i nominativi dei lavoratori, al fine di verificare e avviare la relativa procedura di vaccinazione.
In caso di inosservanza del lavoratore all’obbligo vaccinale la ASL locale di residenza provvederà alla segnalazione all’ordine professionale del lavoratore e al datore di lavoro, che determinerà la sospensione dell’attività professionale del soggetto interessato. Quest’ultimo, ove possibile, dovrà adibire il lavoratore a mansioni differenti, anche inferiori, e che comunque non implichino rischi di diffusione del contagio.
Nel caso di impossibilità all’assegnazione a mansioni diverse durante il periodo di sospensione non sarà dovuta la retribuzione o altro compenso comunque denominato.
Sulla discussa questione la Corte Europea dei diritti dell’uomo con la sentenza del 8/4/2021 sui ricorsi n. 47621/13 in materia di vaccini, sancisce la legittimità dell’imposizione del vaccino affermando che la stessa non viene a configurarsi come una violazione della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo.
