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Incentivi più ricchi per le assunzioni di giovani.

2021-01-25 13:00

Gabriele Mazzuoli

Agevolazioni contributive,

L’incentivo introdotto dalla L.205/2017 rispetto alla previsione originaria si arricchisce nella misura e amplia la platea dei destinatari.Infatti per


L’incentivo introdotto dalla L.205/2017 rispetto alla previsione originaria si arricchisce nella misura e amplia la platea dei destinatari.
Infatti per le assunzioni di giovani effettuate dal 1° gennaio 2021 saranno agevolati i rapporti instaurati con giovani fino a 36 anni non compiuti, con limite di età aumentato rispetto agli anni precedenti, ed inoltre l’importo dell’incentivo raddoppia nella misura in quanto per le assunzioni/trasformazioni effettuate dalla medesima data viene concesso lo sgravio totale dei contributi a carico azienda fino a € 6.000 annui per un massimo di 36 mesi, la cui durata viene elevata a 48 mesi nel caso di aziende operanti nelle aree svantaggiate del mezzogiorno.
L’incentivo è volto a incentivare l’occupazione stabile e spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro a termine, ed a condizione che il soggetto da assumere non abbia mai avuto mai lavorato a tempo indeterminato con nessun datore di lavoro.

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività