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Variazione mansioni e criticità operative

2020-05-18 23:11

Gabriele Mazzuoli

Inquadramento contrattuale, Variazioni contrattuali,

Nell'esecuzione del contratto di lavoro, il lavoratore dovrà essere adibito alle mansioni indicate nel contratto di assunzione, le quali potranno esse

Nell'esecuzione del contratto di lavoro, il lavoratore dovrà essere adibito alle mansioni indicate nel contratto di assunzione, le quali potranno essere modificate solo in determinati casi.

Mentre in precedenza l’art.2103 del Codice Civile e l’art.13 dello Statuto dei lavoratori (L.300/70) ammettevano la variazione delle mansioni solo nel caso fossero state equivalenti, l’art. 3 del D.lgs 81/2015 consente al datore di lavoro di variare la mansione nel caso appartenga alla stessa categoria legale e livello di inquadramento della precedente, non facendo riferimento alle competenze professionali del lavoratore. A seguito della variazione delle mansioni, il lavoratore manterrà la retribuzione maturata al momento del passaggio, ad eccezione degli elementi sttettamente collegati alle mansioni in precedenza assegnate.

Se pur le nuove disposizioni normative consentono maggior discrezionalità al datore di lavoro, in considerazione che i Contratti Collettivi accorpano nello stesso livello mansioni di professionalità differente, al fine di evitare un possibile contenzioso particolare attenzione dovrà essere posta alla salvaguardia delle competenze professionali acquisite dal lavoratore.

Questo poiche, anche se rispettati i requisiti di legge relativi all’inquadramento, la professionalità del lavoratore è comunque garantita dalle norme a tutela della dignità del lavoratore sancite dalla Costituzione (artt.2,3,35,41).

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività