Nell'esecuzione del contratto di lavoro, il lavoratore dovrà essere adibito alle mansioni indicate nel contratto di assunzione, le quali potranno essere modificate solo in determinati casi.
Mentre in precedenza l’art.2103 del Codice Civile e l’art.13 dello Statuto dei lavoratori (L.300/70) ammettevano la variazione delle mansioni solo nel caso fossero state equivalenti, l’art. 3 del D.lgs 81/2015 consente al datore di lavoro di variare la mansione nel caso appartenga alla stessa categoria legale e livello di inquadramento della precedente, non facendo riferimento alle competenze professionali del lavoratore. A seguito della variazione delle mansioni, il lavoratore manterrà la retribuzione maturata al momento del passaggio, ad eccezione degli elementi sttettamente collegati alle mansioni in precedenza assegnate.
Se pur le nuove disposizioni normative consentono maggior discrezionalità al datore di lavoro, in considerazione che i Contratti Collettivi accorpano nello stesso livello mansioni di professionalità differente, al fine di evitare un possibile contenzioso particolare attenzione dovrà essere posta alla salvaguardia delle competenze professionali acquisite dal lavoratore.
Questo poiche, anche se rispettati i requisiti di legge relativi all’inquadramento, la professionalità del lavoratore è comunque garantita dalle norme a tutela della dignità del lavoratore sancite dalla Costituzione (artt.2,3,35,41).
