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Agevolazioni contributive per le assunzioni di donne prive di impiego

2017-02-20 21:52

Gabriele Mazzuoli

Assunzioni agevolate, Agevolazioni contributive,

L'art 4 della L.92/2012 prevede incentivi contributivi nel caso di assunzione di donne che risultino prive di impiego.L'incentivo prevede una riduzion

L'art 4 della L.92/2012 prevede incentivi contributivi nel caso di assunzione di donne che risultino prive di impiego.

L'incentivo prevede una riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico dell'azienda per una durata di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni di contratto in tempo indeterminato, ridotto invece a 12 mesi in caso di assunzioni a tempo determinato.

L'incentivo spetta in caso di assunzioni di donne prive di impiego da almeno 6 mesi,  se residenti nelle aree svantaggiate destinatarie dei finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea  o se impiegate in settori che abbiano una disparità di genere superiore al 25%.

Nel caso la mancanza di impiego sia superiore a 24 mesi non sono invece richiesti ulteriori requisiti.

La medesima agevolazione contributiva spetterà inoltre  nel caso le lavoratrici abbiano un' età superiore ai 50 anni e risultino disoccupate da più di 12 mesi, analogamente a quanto previsto per i lavoratori maschi con i medesimi requisiti.

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Assenze per vaccino anti Covid Salvo il caso che la vaccinazione comporti degli effetti collaterali che impediscano l’attività lavorativa, quindi da trattarsi come malattia, i lavoratori che si assentino per l’effettuazione del vaccino saranno tenuti a giustificare l’assenza con ferie e permessi. Infatti, anche se il ricorso alla vaccinazione rappresenta un adempimento volontario di interesse generale, non è prevista una norma specifica che preveda degli specifici permessi per giustificare l’assenza del lavoratore che si sottopone alla somministrazione del vaccino. La normativa in questione prevede infatti solo nel caso che la vaccinazione sia disposta dal datore di lavoro l’equiparazione dell’assenza alle ore di effettivo lavoro. Il D.L. 41/2021 prevede altresì degli specifici permessi retribuiti per il personale scolastico mentre al di fuori di queste casistiche, al fine di evitare che i lavoratori debbano attingere al loro cassetto di ferie e permessi, le assenze dovranno essere regolamentate da specifici accordi aziendali. In ogni caso, in considerazione del fine di interesse generale, l’assenza del lavoratore per adempiere alla somministrazione del vaccino sarà da considerarsi sempre giustificata non potendo il datore di lavoro contrapporsi alla decisione del lavoratore di tutelare la propria salute e quella della collettività